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Dichiarazione: la presentazione del solo frontespizio non configura l'omissione

02 Agosto 2024 |
La presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, non equivale a una omessa presentazione (Cass. 31 luglio 2024 n. 21472).

Da: QuotidianoPiù

Il caso
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al contribuente il pagamento di somme relative all'Irpef, Irap, sanzioni e interessi per un totale di €61.859, poiché il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale, presentando solo il frontespizio del modello Unico 2004.

Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma solo incompleta, e che il termine per la verifica dell'Irpef doveva essere calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione, anche se incompleta. La CTP ha accolto il ricorso, dichiarando assorbite le sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione equivaleva a una omessa presentazione.

L'Ordinanza della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 luglio 2024 n. 21472, ha ritenuto che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale non può essere considerata omessa, poiché il sistema informatico aveva accettato la trasmissione senza errori bloccanti.

La stessa Corte ha ...

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