Dottrina / Schede d'autore

White list

18 Febbraio 2026 |
Rossella Murica

L'inclusione nella cd. “white list” di un Paese implica che lo stesso sia cooperativo nell'effettuare lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Tale inclusione implica, inoltre, l'applicazione di un trattamento fiscale differente e obblighi di monitoraggio fiscale.

Sommario

Inquadramento

I Paesi elencati nella cd. “white list” (DM 4 settembre 1996) consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Nei fatti, tuttavia, sono stati valutati, quali criteri per la inclusione di un Paese nella lista in questione, anche l'adesione alla Convenzione Multilaterale per la Mutua Assistenza ai fini fiscali ed accordi ad hoc per lo scambio di informazioni ai fini fiscali.

L'elenco in questione è stato modificato, dapprima con il DM 9 agosto 2016 e poi con il DM 23 marzo 2017; lo stesso dovrebbe essere aggiornato con cadenza semestrale (art. 10 D.Lgs. 147/2015), impegno al quale non è stato tenuto fede.

Pertanto, ciò che differenzia un paese white list da quello inserito in black list è che in tale ultimo caso non viene garantito dai paesi in oggetto un adeguato scambio di informazioni: trattasi di paesi che non hanno rispettato gli impegni assunti per conformarsi ai criteri di buona governance fiscale, entro un determinato periodo di tempo, quali la trasparenza fiscale e l'attuazione delle norme internazionali volte a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Scopo della “black ...

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