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Importazioni IVA: ravvedimento operoso per l'indebito utilizzo del plafond

06 Settembre 2024 |

Tra i casi in cui l’importazione non richiede l’applicazione dell’IVA vi rientra quella effettuata da un esportatore abituale con l’utilizzo del “plafond”. In caso di indebito utilizzo del “plafond” è ammissibile il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l’IVA all’importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo.

 

Il meccanismo delle importazioni prevede casistiche in cui l'operazione stessa avvenga senza applicazione dell'IVA oppure non sia soggetta all'imposta. Va peraltro rammentato che, nel primo caso rientrano, non solo le importazioni effettuate da un esportatore abituale con l'utilizzo del meccanismo del plafond, ma anche altre due fattispecie, ossia:

i) l'immissione del bene secondo il regime della temporanea importazione, in quanto formante oggetto di lavorazione in Italia;

ii) i beni che siano destinati a proseguire verso un altro Stato UE, anche dopo l'esecuzione di manipolazioni previamente autorizzate dall'Agenzia delle Dogane, in relazione ad una cessione intra-UE (qui l'IVA andrà versata nel paese di destinazione).

Quanto al meccanismo sanzionatorio, va rammentato, tra le altre, che l'art. 7 D.Lgs. 471/97, al c. 3, punisce  chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento con la sanzione amministrativa del 70% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

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