Servizi internazionali: come gestirli dal punto di vista fiscale18 Marzo 2026
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Le prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati a scambi internazionali sono, in genere, non imponibili quando territorialmente rilevanti in Italia, altrimenti sono fuori campo IVA. In altri termini, prima di stabilire se una concreta operazione rientra nel regime di non imponibilità, è necessario stabilire se quel determinato servizio sia astrattamente rilevante ai fini della territorialità. Trasporti internazionali di persone I trasporti di persone (per terra, mare o aria), da o verso l'Italia, costituiscono servizi internazionali quando sono effettuati in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto. Il trasporto si considera effettuato in dipendenza di un unico contratto anche quando viene effettuato da più vettori, purché si verifichi l'ipotesi del trasporto cumulativo previsto dall'art. 1700 c.c., ove le responsabilità dei singoli vettori si fondono, nei confronti del committente, in un unico rapporto di solidarietà (Ris. Min. 4 ottobre 1974 n. 525300). Tali trasporti rilevano ai fini IVA limitatamente alla distanza percorsa in Italia e, nei medesimi limiti, sono non imponibili. Pertanto, il regime di non imponibilità riguarda esclusivamente la parte di corrispettivo afferente al trasporto eseguito in Italia, mentre la restante parte risulta fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Di conseguenza, il fornitore stabilito in Italia deve frazionare l'importo complessivo addebitato in fattura, indicando separatamente la quota esclusa da IVA e quella non imponibile. Analogamente, i committenti italiani che acquistano dei traspo... Contenuto riservato agli abbonati. |