Cassazione della sentenza di merito e giudizio di rinvio28 Ottobre 2024
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L'art. 63 D.Lgs. 546/1992 contiene le modalità con le quali si esplica il giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, all'interno del processo tributario. Il giudizio di rinvio è un giudizio a critica vincolata e le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, non potendo formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione. Tale norma trova corrispondenza nel rito ordinario nell'art. 394 c.p.c., c. 3, che esclude che le parti possano prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. La conseguenza principale della mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è l'estinzione dell'intero processo, con naturale reviviscenza dell'originaria pretesa, che diventa definitiva, come da ultimo, in argomento, confermato dalla CGT II° Lombardia Milano, Sez. IX, sent. n. 2734/2023 e prima ancora da Cass. n. 1979/2020. Può pertanto accadere che il contribuente, pur vittorioso nei gradi di merito, in caso di cassazione della sentenza con rinvio, se non riassume il giudizio nel termine di sei mesi, si vedrà sottoposto agli effetti dell'avviso di accertamento non impugnato ma rivitalizzato, salvi gli effetti del giudicato interno per quei motivi che non sono stati oggetto di specifica impugnazione. Da tale momento, altresì, decorre il termine per la riscossione degli importi dovuti a titolo definitivo per mezzo della notificazione della cartella o, per gli accertamenti “esecutivi”, dell'intimazione di pagamento. Contenuto riservato agli abbonati. |