Dottrina / Riviste

L'amministrazione straordinaria alla luce del Correttivo ter

02 Dicembre 2024 |

Il CCII ha volutamente escluso, dall’ambito della riforma organica delle procedure concorsuali, il regime speciale delle amministrazioni straordinarie delle grandi e grandissime imprese insolventi. Tuttavia, le imprese di rilevanti dimensioni, ricorrendone i presupposti, possono accedere, in via alternativa e/o concorrente, ai procedimenti e strumenti regolatori disciplinati dal diritto comune. Di qui l’esigenza, sul piano ricostruttivo ed applicativo, di delimitare i diversi ambiti disciplinari, tenuto conto anche dell’impatto del recente Correttivo ter.

Premessa

Il CCII non ha incluso, al proprio interno, la disciplina delle amministrazioni straordinarie delle grandi e grandissime imprese insolventi, come si evince chiaramente dall'art.1 c. 2 CCII, laddove prevede che “Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria”.

Secondo una scelta confermata dal recente D.Lgs. 136/2024, recante disposizioni integrative e correttive al CCII, le procedure amministrative restano quindi assoggettate alla normativa speciale di cui al D.Lgs. 270/1999 (di seguito, anche “Prodi bis”), al DL n. 347/2003 (di seguito, anche “Decreto Marzano”) e alle successive varianti, a partire dal “Decreto Alitalia” (DL n. 134/2008) fino al “Decreto ex Ilva” (DL n. 4/2024).

Ne deriva, in primo luogo, l'esigenza di un coordinamento tra i plessi normativi, dovendo valutarsi la portata delle norme inerenti l'A.S. contenute nel CCII (artt. 27 c. 1, 49 e 350 CCII) e dei plurimi rinvii alla legge fallimentare (oggi CCII) operati dalla disciplina speciale, con riferimento a singole disposizioni (rinvii fissi) o ad intere aree disciplinari (rinvii mobili, art. 36 D.Lgs. 270/1999).

A ciò si aggiunga l'opportunit

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