Strumenti / Formulari

Comunicazione al giudice delegato di stipulazione di accordo transattivo

Antonio Picardi
Sommario

inquadramento

Secondo quanto stabilisce l'art. 115, comma 1 c.c.i.i., il liquidatore giudiziale esercita o, se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disposizione dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. Anche se la norma non fa espressamente riferimento alle transazioni, è da ritenere che queste vi siano in ogni caso ricomprese, non potendo la legittimazione processuale essere sganciata da quella sostanziale, il che comporta inevitabilmente la piena disponibilità, per il liquidatore giudiziale, della res litigiosa e, quindi, anche la possibilità di addivenire alla stipula di accordi transattivi.

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