Prestazioni sanitarie: il regime IVA in ottica sanzionatoria07 Gennaio 2025
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Le prestazioni sanitarie, ai fini IVA, sono contenute nell'art. 10 DPR 633/72 che ne prevede l'esenzione ai fini dell'imposta per tutte quelle inerenti il ricovero e la cura, compresa la somministrazione di medicinali, qualora siano resi da enti ospedalieri; cliniche e case di cura convenzionate; società di mutuo soccorso con personalità giuridica; enti del Terzo settore di natura non commerciale. Invece per gli stabilimenti termali l'esenzione da IVA opera solo per le cure termali rese al cliente. Il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) ha modellato il novero delle esenzioni, recependo nella legislazione nazionale le esenzioni previste dalla Dir. IVA 2006/112/CE (art. 132, c e b), quali le prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza. Dall'altro lato, è stata prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per le prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per cui sia prevista già l'esenzione (art. 10, c 1., n. 18 e 19), oltre che per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. Gli aspetti nodali riguardano poi la disciplina sanzionatoria che è parametrata e bilanciata sull'applicazione di un'esenzione non dovuta oppure di un'aliquota ridotta al 10% al posto di un'esenzione. Contenuto riservato agli abbonati. |