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Aspetti sanzionatori IVA della vendita di beni mobili

03 Febbraio 2025 |

In caso di vendita di beni mobili è opportuno porre attenzione alle fattispecie che possano dar vita a fenomeni sanzionatori, anche alla luce della recente riforma dell’apparato sanzionatorio tributario. Infatti è assai frequente il caso di IVA addebitata in eccesso oppure di fatture emesse irregolarmente all’acquirente.

 

Il sistema sanzionatorio tributario è stato profondamente rinnovato e modificato dall'intervento legislativo del 2024 che ha interessato anche gli aspetti IVA. Ora, in tema di vendita di beni mobili che, ai fini IVA, si distingue da quella immobiliare in quanto l'imposta è esigibile all'atto della spedizione o consegna, risultando irrilevante il momento in cui è stato stipulato il contratto, trovano spazio le ipotesi sanzionatorie “rinnovate”.

Infatti, nella prassi commerciale e nel mercato quotidiano sono assai tipiche le fattispecie di cessione ove accade che venga addebitata un'IVA in eccesso oppure che venga redatta una fattura errata. Cosa accade e quali soluzioni adottare? Proprio in ottica sanzionatoria, il caso della fattura errata comporta un obbligo di registrazione: infatti il c. 8 dell'art. 6 D.Lgs. 471/97 è stato modificato e ciò interessa con particolare attenzione le operazioni di vendita di mobili. Infatti, ricevuta una fattura errata o non la riceve nei termini di legge, il cessionario/committente, soggetto passivo IVA, sarà punito con una sanzione pari al 70% dell'imposta (invece del precedente 100%), partendo da un minimo edittale di 250 euro, sempreché non provveda entro 90 giorni - dal termine in cui doveva essere emessa la fattura - a comunicare l'irregolarità o l'omissione all'Agenzia delle entrate, con le nuove modalità prevista. Quindi non si dovrà più procedere all'emissione dell'autofattura e non sussisterà neppure l'obbligo di pagare l'IVA con successiva detrazione per poter regolarizzare la mancata ricezione del documento fiscale di acquisto.

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