Assistenza tecnica: inquadramento e spunti operativi05 Febbraio 2025
|
Aspetti generali Le norme di riferimento sono: - l'art.12 D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546, che individua i soggetti abilitati all'assistenza tecnica tributaria, sino al 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del Testo Unico della Giustizia Tributaria, D.Lgs 14 novembre 2024 n.175, in particolare all'art. 57; - l'art. 63 DPR 600/73 che disciplina la rappresentanza del contribuente durante le fasi dell'accertamento e l'assistenza tecnica nelle fasi processuali per alcune categorie di soggetti, sebbene il nuovo testo unico, D.Lgs. 175/2024, abbia assorbito tali ipotesi nei commi 12, 13 e 14 del citato art.57; - l'art. 12 dello Statuto dei Diritti del contribuente che sancisce l'obbligo di informare il contribuente sottoposto a verifica della facoltà di essere assistito da un professionista abilitato alla difesa tributaria; -il codice di procedura civile, in via sussidiaria, per ogni aspetto connesso alla rappresentanza. In questo ambito occorre, preliminarmente, fare un distinguo tra l'assistenza tecnica e la rappresentanza. Nella fase procedimentale è facoltativa tanto la rappresentanza quanto l'assistenza tecnica. Nel giudizio tributario, invece, è obbligatoria solo l'assistenza tecnica (salvo che per i giudizi con valore di lite inferiore a 3.000 euro). In particolare, nel giudizio tributario (che si distingue, in questo, dal processo civile), non è necessario che la parte sia rappresentata processualmente dal difensore (inteso quale procuratore ad litem), è tuttavia necessario, invece, che essa debba essere assistita da un professionista abilitato alla difesa tributaria, pertanto, gli atti processuali devono essere sottoscritti congiuntamente dalla parte e dal difensore, ovvero solo da quest'ultimo, nel caso di procura ex articolo 83 c.p.c.. Naturalmente fa eccezione il giudizio di Cassazione, ove lo ius postulandi è riservato ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. I soggetti abilitati alla difesa tributaria, ex art.12 comma 3 D.Lgs. 546/92 possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
Ambito operativo in fase istruttoria Il procedimento amministrativo, viene tradizionalmente suddiviso nelle fasi di iniziativa, istruttoria e decisoria. Segnatamente, nel processo amministrativo tributario, tale tripartizione si può così individuare:
Durante la fase istruttoria il contribuente può farsi assistere da un difensore tecnico, ossia uno dei soggetti annoverati nell'art.12 D.Lgs 546/92 ovvero farsi rappresentare da un terzo (non necessariamente un tecnico). Tali facoltà sono previste, rispettivamente, dall'art.12 comma 2 Statuto dei diritti del Contribuente e dall'art.63 DPR 600/73. Non vi sono particolari limiti, salvo quelli soggettivi per l'assistenza tecnica ex art.12 comma 3 D.Lgs. 546/1992: in tale fase, il contribuente può nominare, sostituire o revocare in qualsiasi momento il proprio difensore ovvero il proprio rappresentante. Giova anche ricordare che, essendo l'assistenza tecnica meramente facoltativa e non obbligatoria, l'assenza del difensore non potrà pregiudicare la legittimità degli atti compiuti dai verificatori. In particolare, durante un accesso, è sì obbligatorio che il contribuente venga informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, tuttavia, anche laddove la parte dichiari di volersene avvalere, ciò non rende necessario che vengano interrotte le attività di ispettive nell'attesa che il professionista sopraggiunga. Le formalità richieste L'attività di assistenza tecnica non richiede particolari formalità per il professionista poiché è un'attività che viene svolta sempre in ausilio e, dunque, congiuntamente al contribuente o al suo rappresentante. È pertanto sufficiente che il difensore venga individuato come tale dal contribuente informando i verificatori che ne daranno atto nel verbale in cui il difensore interviene, identificandolo e facendogli sottoscrivere il verbale in qualità di “intervenuto”, congiuntamente alla (necessaria) sottoscrizione del contribuente o del suo rappresentante. Vi sono invece delle precise formalità da rispettare nei casi di rappresentanza, in particolare:
In definitiva occorre sottolineare che la fase istruttoria è la fase centrale e più importante del procedimento poiché è il momento in cui vengono formate le prove che dovranno sorreggere la motivazione del provvedimento. L'opportunità di avvalersi di un difensore in tale fase appare, pertanto, una scelta pressoché obbligata. |