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Cessioni IVA di diritti reali di godimento: aspetti sanzionatori

15 Maggio 2025 |

Oltre alla proprietà, anche i diritti reali di godimento rientrano tra le cessioni di beni imponibili IVA con la conseguente esposizione al trattamento sanzionatorio in caso di violazione durante l’effettuazione dell’operazione.

 

Prendendo l'art. 2 DPR 633/72 emerge come rientrano tra le cessioni di beni quegli atti a titolo oneroso che importano non solo il trasferimento della proprietà ma anche la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere. Dal tenore della norma, è ben chiaro sin da subito come l'intento del legislatore sia proprio quello di comprendere anche i diritti reali di godimento tra quelli soggetti ad IVA: l'operazione che ha ad oggetto il trasferimento o la costituzione di tali diritti è imponibile ai fini IVA. I risvolti, soprattutto in ambito operativo, richiedono una forte attenzione al panorama giurisprudenziale ove il celebre caso Orfey Balgaria (C.Giust. UE 19 dicembre 2012 C-549/11), deciso dalla CGUE, ha puntualizzato come l'IVA su di un diritto reale debba essere pagata ab origine al verificarsi di una condizione, ossia l'imposta diventi esigibile nel momento in cui si è costituito tale diritto.

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, questi riguardano l'operazione di cessione in sé, ossia inerenti a quanto previsto dall'art. 2 DPR 633/72 in tema di cessioni di beni.

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