Sequestro società: effetti su crediti dei terzi e compensazioni30 Giugno 2025
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Con Risp. AE 30 giugno 2025 n. 172, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di sequestro di società la presenza di ruoli o carichi affidati all'agente della riscossione, anche insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro, preclude la compensazione dei debiti dovuti. L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 30 giugno 2025 n. 172, ha chiarito che la compensazione dei debiti è sempre preclusa in caso di sequestro di società e in presenza di ruoli o carichi affidati all'agente della riscossione, anche qualora siano insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro. Si ricorda che l'articolo 104bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale dispone che in tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario. L'art. 50 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) stabilisce che le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione. Si tratta di una previsione in parte speculare rispetto a quella prevista dall'art. 55 D.Lgs. 159/2011 concernente i diritti dei creditori comuni sui beni oggetto della misura di prevenzione, secondo cu a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. La ratio di entrambe le disposizioni è quella di tutelare i beni oggetto di sequestro, garantendone la sottrazione al proposto ai fini dell'accertamento dei fatti di reato e privilegiando, quindi, le finalità pubblicistiche del procedimento di prevenzione rispetto a quelle dell'attività esecutiva intrapresa dai terzi titolari di diritti sui medesimi beni. Diversamente da quanto previsto per gli artt. 50 e 55, che fanno specifico riferimento alle procedure esecutive, la sospensione di cui all'art. 37 c. 49quinquies DL 223/2006 riguarda i ruoli o carichi affidati all'agente della riscossione, in seguito alla chiusura della fase di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate. Il ruolo, dunque, precede ed è presupposto alla formazione del titolo esecutivo, la cartella di pagamento, ma non è atto della procedura esecutiva. Pertanto, la sospensione dei ruoli o carichi affidati all'agente della riscossione a cui si riferisce il c. 49quinquies nulla ha a che vedere con la sospensione della procedura esecutiva di cui al codice antimafia e non comporta alcuna deroga al blocco delle compensazioni di cui al DL 223/2006. Ne deriva che, nella fattispecie oggetto di interpello, la presenza di ruoli o carichi affidati all'agente della riscossione anche qualora fossero insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro preclude, in ogni caso, la compensazione dei debiti dovuti dall'istante con rifeimento ai periodi di imposta ante-sequestro con crediti maturati sia prima che dopo l'applicazione della misura cautelare. Fonte: Risp. AE 30 giugno 2025 n. 172 |