Attestazione spese sanitarie: valido il prospetto del Sistema TS17 Luglio 2025
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È possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi tramite il prospetto dettagliato scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva (FAQ AE 17 luglio 2025). Si può attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi tramite il prospetto di dettaglio delle spese che ho scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, anziché conservando i singoli documenti di spesa? A questo quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la FAQ AE 17 luglio 2025. Attestazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi Questa soluzione è valida a condizione che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il contribuente attesta che il documento corrisponde esattamente a quello ottenuto dal Sistema Tessera Sanitaria. Tale procedura è stata chiarita nella Circ. AE 19 giugno 2023 n. 14/E, richiamata nelle istruzioni ufficiali per la compilazione dei modelli dichiarativi. La FAQ delle Entrate in commento supera quanto affermato dal MEF (Risp. interr. parl. 9 luglio 2025 n. 5/04219). Finora, infatti, era richiesto di conservare tutti i documenti di spesa, soprattutto per le voci non già presenti nella dichiarazione precompilata. Ora, invece, per la maggior parte delle spese sanitarie, la nuova procedura consente di semplificare notevolmente la documentazione da esibire in caso di verifiche. Per alcune spese sanitarie (ad es. acquisti di dispositivi medici e medicinali presso supermercati e ipermercati e altri casi specifici che non rientrano automaticamente nella precompilata) continua a essere necessario conservare la documentazione originale, inclusi i pagamenti tracciati. Per tutte le altre spese sanitarie, invece, i contribuenti potranno semplicemente scaricare il prospetto dal sito della Tessera Sanitaria, stamparlo e corredarlo di una dichiarazione sostitutiva di conformità. |