QuotidianoPiù

Carta prepagata distribuzione carburante: è un buono corrispettivo multiuso

10 Settembre 2025 |
redazione Memento

Le carte prepagate per l'acquisto di carburante configurano buoni corrispettivo multiuso. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, dato indicazioni in caso di avvenuta emissione di fatture per la ricarica delle stesse (Risp. AE 10 settembre 2025 n. 235).

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 10 settembre 2025 n. 235, ha chiarito che le carte prepagate per l'acquisto di carburante configurano buoni corrispettivo multiuso e che l'operazione è rilevante ai fini IVA solo all'atto dell'acquisto del carburante, e non anche al momento della ricarica delle carte.

Con riferimento alla documentazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante, si rammenta che trovano oggi contemporanea applicazione:

  • l'art. 22 c. 3 ultimo periodo DPR 633/72, in ragione del quale l'obbligo di emissione della fattura (elettronica) ricorre solo per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;
  • l'art. 2 c. 1 DPR 696/96, secondo cui non sono soggette all'obbligo di certificazione (ossia scontrino/ricevuta fiscale) obbligo ad oggi sostituito dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
  • l'art. 2 c. 1bis D.Lgs. 127/2015, secondo cui a decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • il Provv. AE n. 106701 del 28 maggio 2018, con il quale sono state dettate le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nel caso di specie occorre, altresì, fare riferimento al D.Lgs. 141/2018, con cui è stata data attuazione alla Dir. UE 2016/1065 recante modifiche per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo. Per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il buono corrispettivo è monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto, mentre è multiuso se al momento della sua emissione essa non è nota.

Nel caso di specie, le carte prepagate consentono al titolare di acquistare il tipo di carburante (gasolio oppure benzina e GPL) prescelto presso l'unica stazione di servizio della società ALFA. Tuttavia, al momento dell'emissione della carta prepagata, non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante utilizzo della carta. Tale elemento, infatti, dipende da un fattore variabile nel tempo, quale il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante, soggetto a fluttuazioni legate sia all'andamento del mercato petrolifero, sia alla politica di prezzi adottata dal singolo distributore. Le carte prepagate sono, pertanto, configurabili quali buoni multiuso. L'operazione è rilevante ai fini IVA solo all'atto dell'acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta.

Qualora l'istante abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, le stesse potranno essere stornate, al fine di recuperare l'IVA indebitamente versata, mediante emissione delle note di variazione. Laddove il termine per l'emissione della nota di variazione sia già decorso, l'istante potrà fare ricorso alla restituzione dell'imposta non dovuta ex art. 30 ter DPR 633/72.

Fonte: Risp. AE 10 settembre 2025 n. 235