Cessione di legno: percentuali di compensazione IVA per il biennio 2024-202517 Settembre 2025
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 cambiano le percentuali di compensazione IVA per la cessione di legno e legna da ardere. Il DM 6 agosto 2025, pubblicato in GU 16 settembre 2025 n. 215, fissa al 6,4% l'aliquota per le principali categorie del settore, offrendo maggiore chiarezza e uniformità agli operatori. Con il DM 6 agosto 2025 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sono state introdotte nuove percentuali di compensazione IVA per la cessione di legno e legna da ardere valide per gli anni 2024 e 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2025, risponde all'esigenza di aggiornare la disciplina fiscale applicabile alle attività agricole e forestali, offrendo un quadro di riferimento chiaro e aggiornato per operatori e imprese del settore. Entrando nello specifico, il decreto stabilisce che, per le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, inclusi i cascami di legno e la segatura (classificati alla voce doganale 44.01), la percentuale di compensazione IVA applicabile sarà del 6,4%. La medesima aliquota si applica anche alle cessioni di legno semplicemente squadrato, escluso quello tropicale (voce doganale 44.04). Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo previsto dall'art. 34 DPR 633/72, che disciplina il regime speciale IVA per l'agricoltura, prevedendo, per alcuni prodotti agricoli e forestali, la possibilità di applicare percentuali forfettarie di compensazione in luogo dell'ordinario sistema di detrazione. L'obiettivo principale della nuova disciplina è quello di garantire agli operatori una gestione semplificata dei rapporti IVA, riducendo gli adempimenti e favorendo la liquidità delle imprese agricole e forestali. La scelta di fissare una percentuale unica al 6,4% per le principali categorie di legno e legna da ardere risponde inoltre alla necessità di uniformare il trattamento fiscale di prodotti simili, evitando disparità che in passato avevano generato dubbi interpretativi e difficoltà applicative. La misura avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, offrendo così agli operatori la certezza normativa per un intero biennio. Si tratta di un intervento atteso dal settore, che da tempo chiedeva maggiore chiarezza sulle regole fiscali applicabili alle produzioni forestali, spesso soggette a oscillazioni di mercato e a regole frammentarie. Fonte: DM 6 agosto 2025 (GU 16 settembre 2025 n. 215) |