Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

La “clausola di specialità” non limita l’utilizzo dei dati probatori acquisiti tramite rogatoria estera

17 Settembre 2025 |

Ancora una volta la Cassazione, chiamata a risolvere la spinosa questione dell'utilizzo in ambito tributario (frequentissimo) delle prove formatesi nel procedimento penale, ha affermato che le garanzie ivi previste non si estendono al procedimento tributario. Di conseguenza la mancata osservanza delle regole che presiedono alla corretta trasmissione degli atti penali non costituisce, di per sé, un impedimento al loro utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento fiscale.

Sommario

Il caso

La circolazione del materiale lato sensu istruttorio da procedimenti giurisdizionali e amministrativi contigui al procedimento e al processo tributario è un tema, complesso e sempre attuale, che da decenni vede impegnate dottrina e giurisprudenza.

Statisticamente il procedimento penale è quello più produttivo di materiale utile all'indagine tributaria (si pensi, a titolo esemplificativo, alle trascrizioni e ai brogliacci di intercettazioni, ai verbali di sommarie informazioni testimoniali, di interrogatori o deposizioni testimoniali, ai verbali di ispezioni, perquisizioni e sequestri, ed ancora agli atti redatti consulenti e periti).

La trasmissione di tale materiale probatorio deve avvenire con alcune cautele e nel rispetto di regole previste da entrambi gli ordinamenti, penale e tributario. Tuttavia, come conferma la Cassazione nella sentenza in commento, l'irrituale acquisizione di documenti provenienti dal procedimento e processo penale non costituisce un limite alla loro spendibilità nel procedimento tributario e non determina tout court l'invalidità dell'accertamento fiscale, dovendosi verificare quali interessi siano stati effettivamente lesi dal vizio procedimental...

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