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Agevolazioni prima casa: sanzioni IVA in caso di decadenza

20 Ottobre 2025 |

Coloro che decadono dall’agevolazione per l’acquisto prima casa perderanno il beneficio dell’IVA agevolata al 4%, dovendo versare la differenza d’imposta non versata, con sanzione del 30% della differenza medesima e il pagamento di interessi.

 

Solitamente quando si acquista un immobile da un’impresa, la regola generale è che la cessione sia esente da IVA. Quando invece l’imposta è dovuta (ad esempio: per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino di fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA; alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore scelga di sottoporre l’operazione a IVA), l’IVA da corrispondere sarà o del 10% o al 22%.

Ma attenzione, qualora l’immobile sia acquistato come “Prima casa”, tra le agevolazioni per il compratore troviamo anche un indubbio vantaggio ai fini IVA, in quanto si potrà beneficiare dell’aliquota ridotta al 4% se l’immobile è acquistato da un’impresa, con vendita soggetta ad IVA. Se però si decade dall’agevolazione (ad esempio se non viene spostata la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto), si perderanno le agevolazioni ottenute, con versamento delle imposte dovute, compresa la differenza d’IVA non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi.

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