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Acconto IVA: modalità di calcolo e versamento entro il 29 dicembre

03 Dicembre 2025 |

Il 29 dicembre 2025 scade il versamento dell'acconto IVA per i contribuenti titolari di partita IVA. La somma, da calcolare e versare con Modello F24, è dovuta a titolo di acconto e può essere calcolata con il metodo storico, analitico o previsionale.

Fonte: QuotidianoPiù

Acconto IVA: presupposti di applicazione

L'acconto IVA, come noto, è un adempimento obbligatorio a cui i soggetti passivi IVA sono tenuti ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2025, tale termine scade, tuttavia, il 29 dicembre 2025, dal momento che il 27 dicembre 2025 è sabato e il 28 dicembre 2025 è domenica.

Sono esonerati dal versamento coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali.

Ai sensi del DPR 633/72 sono esonerati dal versamento i seguenti soggetti:

  • soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno;
  • soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
  • soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
  • soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico “, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza di credito;
  • soggetti nel regime dei “contribuenti minimi” di cui all'art. 1 c. 96-117 L. 244/2007 o soggetti aderenti al “regime forfettario” di cui alla L. 190/2014 e ss.mm;
  • soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €. 116,72 e quindi che devono versare meno di €. 103,29 di imposta.
  • soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

I contribuenti interessati hanno la possibilità di scegliere di effettuare i calcoli con:

  • il metodo storico: versamento dell'88% dell'importo dell'ultima liquidazione dell'anno precedente. La determinazione dell'importo avviene matematicamente sulla base del saldo IVA dell'anno precedente (contribuenti trimestrali), o della liquidazione IVA del mese di dicembre (contribuenti mensili). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'IVA dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Il metodo storico è il metodo utilizzato ordinariamente ed è consigliato per i soggetti che presentano, di anno in anno, un volume di affari costante;
  • il metodo analitico o effettivo: versamento del 100% dell'IVA delle operazioni effettuate al 20 dicembre. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di calcolare l'acconto in misura pari al 100% dell'IVA risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre dell'anno in corso, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita e le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti passivi cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico;
  • il metodo previsionale: versamento dell'88% di quanto sarà effettivamente dovuto nel periodo.

Al soggetto passivo IVA è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.

Il metodo previsionale di calcolo prevede la previsione dell'andamento dell'azienda nel periodo considerato. L'acconto viene versato effettuando una previsione sull'andamento del soggetto nel mese di dicembre. Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con il metodo previsionale l'acconto da versare si determina in misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso, per i contribuenti mensili o, per l'ultimo trimestre dell'anno in corso, per i contribuenti trimestrali.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. È possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo di acconto. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 utile per il versamento sono i seguenti:

  • codice tributo 6013 versamento per i contribuenti mensili;
  • codice tributo 6035 versamento per i contribuenti trimestrali.

L'anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento. Ai sensi dell'art. 20 c. 1 D.Lgs. 241/97, non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto.

I contribuenti con periodicità di liquidazione trimestrale “per opzione” non devono versare la maggiorazione a titolo di interessi, determinata in misura pari all'1%.

Non vi è più l'obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l'importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli In ogni caso l'importo dell'acconto IVA 2025 dovuto ed il metodo utilizzato per la sua determinazione va riportato a rigo VP13 della LI.PE. di dicembre.

Omesso o tardivo versamento

All'omesso o tardivo versamento dell'acconto IVA è applicabile una sanzione amministrativa, così determinata:

  • ordinariamente ella misura del 25% dell'importo non versato;
  • nella misura del 12,5%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni;
  • per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tali violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso versando con modello F24.

In particolare, in caso di omesso/insufficiente versamento dell'acconto IVA:

  • si applica la sanzione ordinaria (del 25% per versamenti oltre 90gg; 12,5% tra il 15° ed il 30° giorno; 0,0833 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro i primi 15 giorni);
  • ridotta in ragione della tardività con cui è esperito il ravvedimento (1/10 entro 30gg; 1/9 tra il 31° ed il 90° giorno; 1/8 entro il termine di presentazione del mod. IVA 2026; 1/7 successivamente).