Acconto IVA: modalità di calcolo e versamento entro il 29 dicembre03 Dicembre 2025
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Fonte: QuotidianoPiù Acconto IVA: presupposti di applicazione L'acconto IVA, come noto, è un adempimento obbligatorio a cui i soggetti passivi IVA sono tenuti ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2025, tale termine scade, tuttavia, il 29 dicembre 2025, dal momento che il 27 dicembre 2025 è sabato e il 28 dicembre 2025 è domenica. Sono esonerati dal versamento coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, mensili o trimestrali. Ai sensi del DPR 633/72 sono esonerati dal versamento i seguenti soggetti:
I contribuenti interessati hanno la possibilità di scegliere di effettuare i calcoli con:
Al soggetto passivo IVA è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta. Il metodo previsionale di calcolo prevede la previsione dell'andamento dell'azienda nel periodo considerato. L'acconto viene versato effettuando una previsione sull'andamento del soggetto nel mese di dicembre. Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con il metodo previsionale l'acconto da versare si determina in misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso, per i contribuenti mensili o, per l'ultimo trimestre dell'anno in corso, per i contribuenti trimestrali. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. È possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo di acconto. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 utile per il versamento sono i seguenti:
L'anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento. Ai sensi dell'art. 20 c. 1 D.Lgs. 241/97, non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto. I contribuenti con periodicità di liquidazione trimestrale “per opzione” non devono versare la maggiorazione a titolo di interessi, determinata in misura pari all'1%. Non vi è più l'obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l'importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli In ogni caso l'importo dell'acconto IVA 2025 dovuto ed il metodo utilizzato per la sua determinazione va riportato a rigo VP13 della LI.PE. di dicembre. Omesso o tardivo versamento All'omesso o tardivo versamento dell'acconto IVA è applicabile una sanzione amministrativa, così determinata:
Tali violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso versando con modello F24. In particolare, in caso di omesso/insufficiente versamento dell'acconto IVA:
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