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Triangolazioni comunitarie: struttura, requisiti ed esclusioni

12 Gennaio 2026 |

La semplificazione che caratterizza lo schema della triangolazione comunitaria, che evita al promotore di aprire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni al fine di rilevare l'acquisto intracomunitario, presuppone il rispetto di specifiche condizioni, alcune obbligatorie e altre a discrezione degli Stati membri interessati. Significativa è l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria per ciò che riguarda la struttura e le condizioni di applicazione della semplificazione.

 

Nelle triangolazioni comunitarie intervengono tre soggetti identificati ai fini IVA in tre Stati membri differenti. A fronte di un unico trasferimento fisico dei beni dal primo cedente al cliente del promotore della triangolazione, si manifesta un duplice trasferimento di proprietà, rispettivamente dal primo cedente al promotore e da quest'ultimo al proprio cliente, cioè il destinatario finale della merce.

Il bene è ceduto da un soggetto passivo A, identificato ai fini IVA nello Stato membro 1, ad un soggetto passivo B identificato ai fini IVA nello Stato membro 2, che a propria volta cede il medesimo bene ad un soggetto passivo C identificato nello Stato membro 3.

Il bene è spedito o trasportato direttamente dallo Stato membro1 allo Stato membro 3.

Vediamo nel dettaglio l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario e le condizioni previste. 

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