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Immobilizzazioni immateriali: gli emendamenti all’OIC 24

23 Marzo 2026

Gli emendamenti all’OIC 24 introducono chiarimenti sulla contabilizzazione delle operazioni con diritto di rivendita e maggiore flessibilità nei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammettendo, a specifiche condizioni, l’utilizzo dei ricavi come indicatore del consumo dei benefici economici.

Fonte: Quotidianopiù

Le modifiche introdotte dall’OIC nel 2025

L’8 dicembre 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, tra cui l’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali, nell’ambito di un aggiornamento che ha coinvolto anche gli OIC 13, 16, 25 e 31. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, ovvero retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Acquisti con diritto o obbligo di rivendita

Una delle principali novità riguarda la contabilizzazione delle operazioni di acquisto di immobilizzazioni immateriali con diritto o obbligo di rivendita. Il nuovo paragrafo 53A dell’OIC 24 richiama esplicitamente le disposizioni contenute nell’OIC 13 sulle rimanenze, introducendo un coordinamento tra i due principi contabili.

La corretta rappresentazione contabile dipende dalla valutazione circa la probabilità che l’opzione di rivendita venga esercitata. Solo nel caso in cui l’acquirente ritenga ragionevolmente improbabile l’esercizio dell’opzione, il bene può essere iscritto come immobilizzazione immateriale. Diversamente, se è probabile che l’opzione venga esercitata, i rischi e i benefici economici rimangono sostanzialmente in capo al venditore e l’operazione non può essere trattata come un vero acquisto.

La contabilizzazione dipende, quindi, dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. Quando il prezzo di rivendita è superiore a quello di acquisto, l’operazione assume natura finanziaria: l’acquirente rileva un credito e imputa a conto economico, per competenza, i proventi finanziari rappresentati dalla differenza tra i due importi. Se invece il prezzo pagato è maggiore di quello di rivendita, l’acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita e rileva la differenza come risconto attivo da imputare a conto economico nel corso del tempo.

Maggiore flessibilità nei criteri di ammortamento

Un ulteriore intervento significativo riguarda i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Il principio contabile continua a richiedere che l’ammortamento sia effettuato in modo sistematico lungo la vita utile del bene, ribadendo, tuttavia, che il metodo a quote costanti non rappresenta l’unica soluzione applicabile. Accanto al metodo lineare possono essere utilizzati criteri alternativi quando consentono di rappresentare meglio il consumo dei benefici economici dell’attività. Tra questi rientra il metodo a quote decrescenti, adottato quando l’immobilizzazione genera benefici più rilevanti nelle prime fasi della vita utile, oppure il metodo basato sulle unità di prodotto, qualora esista un parametro quantitativo oggettivo che consenta di misurare il grado di utilizzo del bene.

La novità introdotta dagli emendamenti riguarda però la possibilità, in circostanze specifiche, di utilizzare i ricavi come indicatore del consumo dei benefici economici derivanti dall’immobilizzazione immateriale. Tradizionalmente, i principi contabili escludevano tale possibilità per evitare che la determinazione dell’ammortamento fosse influenzata dall’andamento economico dell’esercizio. Il nuovo orientamento, invece, introduce una limitata apertura: quando l’impresa adotta un metodo di ammortamento decrescente e riesce a dimostrare che l’andamento dei ricavi rappresenta una proxy attendibile dell’utilizzo dell’attività immateriale, le quote di ammortamento possono essere commisurate ai ricavi stessi. In questo caso i ricavi non sono considerati una variabile discrezionale legata alla performance aziendale, ma un indicatore del grado di sfruttamento economico dell’attività.

Una situazione tipica è rappresentata dalle licenze. Con l’introduzione dell’OIC 34 sui ricavi può infatti accadere che i ricavi derivanti dalla concessione di una licenza vengano rilevati interamente in un solo esercizio, mentre il costo dell’immobilizzazione che li genera viene ammortizzato lungo tutta la vita utile. In tali circostanze l’applicazione dei criteri tradizionali potrebbe produrre risultati economici poco rappresentativi. D’altra parte, l’utilizzo dei ricavi come parametro di ammortamento consente, se adeguatamente giustificato, una distribuzione del costo più coerente con l’effettivo sfruttamento economico dell’attività immateriale.

Nel complesso, gli emendamenti all’OIC 24 introducono chiarimenti interpretativi e maggiore flessibilità, con l’obiettivo di migliorare la rappresentazione contabile delle immobilizzazioni immateriali e dei fenomeni economici sottostanti.