Dottrina / Riviste

Il trattamento IVA degli accordi transattivi tra obblighi di fare, non fare e permettere

16 Luglio 2026 |

Il trattamento da attribuire, ai fini IVA, alle somme corrisposte nell'ambito di un accordo transattivo contenente la rinuncia a pretese – già azionate in giudizio o potenzialmente azionabili – si è imposto come uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. In tale contesto si sono stratificate pronunce giurisprudenziali di segno opposto e numerosi interventi di prassi che hanno di volta in volta ricostruito il trattamento applicabile sulla base delle specificità del caso concreto, senza riuscire a diradare i dubbi degli operatori.

Il trattamento da attribuire, ai fini IVA, alle somme corrisposte nell'ambito di un accordo transattivo contenente la rinuncia a pretese – già azionate in giudizio o potenzialmente azionabili – si è imposto come uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, in virtù del suo grande rilievo pratico e dell'assenza di un indirizzo interpretativo stabile.

Difatti, nell'ambito dell'ampia formulazione di cui all'art. 3 DPR 633/72 ("Decreto IVA") la rinuncia a coltivare o ad instaurare un contenzioso può essere letta, come più volte sostenuto dalla prassi amministrativa, quale prestazione sinallagmaticamente connessa al pagamento della somma convenuta, così da integrare quel nesso fra prestazione e controprestazione che il sistema dell'IVA richiede ai fini dell'imponibilità dell'operazione.

Tale ricostruzione si scontra, tuttavia, con la natura stessa del tributo quale imposta sul consumo, rischiando di assoggettare ad imposta – in virtù di un approccio eccessivamente formalistico – anche operazioni che, ove non fossero confluite nella cornice transattiva, sarebbero rimaste sicuramente al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

In questo contesto si sono stratificate pronunce giurisp...

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