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Ticket di licenziamento: chiarimenti INPS

20 Marzo 2020 |
La Redazione
L'INPS riepiloga i casi di applicazione e di esonero del ticket di licenziamento (art. 2, c. 31-35, L. 92/2012; Circ. INPS 19 marzo 2020 n. 40).

L'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del ticket di licenziamento (Circ. INPS 19 marzo 2020 n. 40).

Il contributo: campo di applicazione

Il ticket di licenziamento (art. 2, c. 31-35 L. 92/2012) è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASPI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

La contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:

- per giustificato motivo oggettivo; tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”;

- per giusta causa, a seguito di licenziamento disciplinare e per giustificato motivo soggettivo; tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”;

- discriminatorio, nullo o orale (artt. 2 e s. D.Lgs 23/2015).

Il contributo è altresì dov...

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