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Assegno per il nucleo familiare e ammortizzatori sociali Covid-19

21 Luglio 2020 |
Con il Decreto Rilancio ai titolari di assegno ordinario vengono riconosciuti gli assegni familiari, assicurando così parità di trattamento ai lavoratori posti in sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. L'INPS ha illustrato le modalità di erogazione della prestazione con la Circ. 20 luglio 2020 n. 88. Sono ancora aperte invece le questioni relative al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari delle prestazioni riconosciute dal FIS sia a titolo di assegno ordinario che di solidarietà.

Premessa

Anche durante l'erogazione dell'assegno ordinario spettano gli assegni per il nucleo familiare e l'INPS fornisce finalmente le indicazioni per il recupero.

Tale previsione è contenuta all'art. 68 DL 34/2020 (d'ora in poi Decreto Rilancio), confermata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella GU 18 luglio 2020 n. 180, Suppl. Ord. n. 25.

L'INPS con la recente Circolare 20 luglio 2020 n. 88 fornisce le indicazioni per il riconoscimento della prestazione.

L'art. 68, c. 1, del Decreto Rilancio ha infatti modificato l'art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 (Decreto Cura Italia), prevedendo espressamente che ai beneficiari di assegno ordinario, e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

La novella assume una fondamentale importanza in quanto consente di assicurare parità di trattamento ai lavoratori posti in sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Peraltro, il problema rimane in via strutturale, posto che le modifiche introdotte dal legislatore non riguardano la disciplina generale prevista in materia di ammortizzatori sociali regolata dal D.Lgs. 148/2015 ma esclusivamente quelli con causale "emergenza COVID-19" che come è noto rappresentano una sorta di ammortizzatore sociale ad hoc messo in campo dal legislatore con regole speciali finalizzate a fronteggiare la situazione determinata dall'emergenza epidemiologica e dai provvedimenti dell'autorità che hanno disposto limitazioni degli spostamenti e sospensione delle attività economiche.

Ma andiamo con ordine.

I beneficiari

La modifica introdotta con l'art. 68 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 supera la disparità di trattamento per i beneficiari di integrazioni salariali ai sensi del DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 relativa all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'iniziale esclusione dell'erogazione della suddetta prestazione durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) prende le mosse dalla Circ. INPS 28 marzo 2020 n. 47, la quale, intervenendo sulle norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previste dal DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) contiene alcune importanti indicazioni sugli assegni per il nucleo familiare.

In particolare, si legge nella circolare INPS:

  • per l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale indica che “durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”;
  • per la cassa integrazione in deroga afferma invece che “la disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti”.

Entrambe le indicazioni dell'istituto fanno riferimento alle ipotesi di pagamento diretto della prestazione a cura dell'INPS.

Dunque, per effetto di tali indicazioni, i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali dal 23 febbraio 2020 (artt. 19 e 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) hanno visto riconosciuti gli assegni al nucleo familiare dall'INPS nelle sole ipotesi di cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga, mentre, di converso, non hanno ricevuto la prestazione accessoria ANF per il periodo di percezione dell'assegno ordinario.

Analoga mancata erogazione ha riguardato l'assegno ordinario riconosciuto dai fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015.

Invero, la posizione dell'INPS conferma quanto già indicato nella Circ. 15 settembre 2017 n. 130 in cui si legge che “durante il periodo di percezione sia dell'assegno di solidarietà che dell'assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016”.

L'art. 68 del Decreto Rilancio, modificando l'art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020, risolve la questione prevedendo espressamente il riconoscimento anche ai beneficiari dell'assegno ordinario riconosciuto con causale "emergenza COVID-19".

L'INPS ha fornito le prime indicazioni nel Mess. INPS 17 giugno 2020 n. 2489, cui è seguita la Circ. INPS 10 luglio 2020 n. 84 che ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Erogazione della prestazione

Per l'indicazione delle modalità di erogazione della prestazione ANF, la Circ. INPS 10 luglio 2020 n. 84 rinviava ad uno specifico documento di prassi.

Il 20 luglio 2020 l'Istituto ha pubblicato la Circolare n. 88 dedicata specificamente alle modalità di riconoscimento della prestazione ANF ai lavoratori percettori dell'assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).

La Circ. INPS 20 luglio 2020 n. 88 evidenzia che l'ANF può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Inoltre, sulla base di quanto indicato nel documento di prassi, l'erogazione attraverso l'istituto riguarderà non solo l'assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) a carico del FIS ma anche quello a carico dei Fondi di solidarietà (art. 26 D.Lgs. 148/2015) e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.

Conguaglio

Nel caso di conguaglio, i datori di lavoro che corrispondono l'assegno ordinario conguagliano la prestazione riconosciuta al lavoratore assieme all'assegno ordinario compilando il flusso UNIEMENS a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020.

La circolare evidenzia che la prestazione ANF non è posta a carico dell'apposita gestione presso l'INPS “Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88” e pertanto richiede una specifica imputazione contabile.

Questo comporta che l'esposizione della prestazione ANF nel flusso UNIEMENS non è quella normalmente utilizzata per il conguaglio della prestazione anticipata ai lavoratori, ma occorrerà utilizzare l'apposito codice causale “L019” di nuova istituzione e seguire le istruzioni indicate nella circolare.

Le operazioni di conguaglio riguardano dunque anche i periodi in cui i datori di lavoro avessero già corrisposto la prestazione anticipandola ai lavoratori, che l'avranno evidentemente esposta nel flusso UNIEMENS utilizzando i codici ordinari previsti per il conguaglio dell'ANF.

A tal proposito, la circolare chiarisce che occorrerà restituire le somme già conguagliate nei mesi precedenti utilizzando il codice causale già in uso “F110”.

Contestualmente, nella medesima denuncia UNIEMENS, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando il codice e seguendo le istruzioni previste per l'erogazione della prestazione.

Le regole descritte riguardano tutti i datori di lavoro a prescindere dal versamento dei contributi alla gestione CUAF.

Pagamento diretto

Nel caso invece di pagamento diretto, occorrerà compilare l'apposita sezione del modulo “SR41” indicando la somma spettante al lavoratore a titolo di ANF.

La circolare fornisce indicazioni anche sulle modalità di recupero dell'ANF per i periodi pregressi.

E' evidente, infatti, che la maggior parte dei lavoratori hanno già ricevuto l'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 dal mese di febbraio ad oggi.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno inviare nuovamente un ulteriore domanda SR41 indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente.

L'invio della domanda SR41 riguarda l'assegno ordinario per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà (art. 26 D.Lgs. 148/2015), del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.

Più specificamente, i datori di lavoro potranno indicare l'importo complessivo relativo agli ANF maturati nell'apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell'assegno ordinario.

Nel caso sia conclusa la fruizione dell'assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l'ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

Assegni per il nucleo familiare in caso di prestazioni FIS con causale diversa da "emergenza COVID-19"

Rimane aperta la soluzione strutturale del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari delle prestazioni riconosciute dal FIS sia a titolo di assegno ordinario che di solidarietà.

L'art. 68 del Decreto Rilancio, infatti, prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetta ai beneficiari di assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), e limitatamente alla causale ivi indicata.

Su questo aspetto si segnala l'Approfondimento della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 2 aprile 2020, nel quale vengono evidenziate le ragioni per le quali l'assegno per il nucleo familiare dovrebbe essere riconosciuto anche nel caso di prestazioni previste dal FIS.

Tali ragioni partono dalla disamina del D.Lgs. 148/2015, che prevede che:

  • ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni” (art. 3, c. 9);
  • nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa” (art. 7, c. 4);
  • all'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie” (art. 30, c. 1).

Le prestazioni (assegno ordinario e assegno di solidarietà) vengono riconosciute dal fondo di integrazione salariale che è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015 con il DI 3 febbraio 2016 n. 94343.

A seguito di tale decreto, l'INPS – come anticipato - è intervenuto con la Circ. 15 settembre 2017 n. 130 evidenziando che “durante il periodo di percezione sia dell'assegno di solidarietà che dell'assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del TFR, in quanto prestazioni non previste dal DI 3 febbraio 2016 n. 94343”.

Tuttavia, come evidenziato nel citato Approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, il DI 3 febbraio 2016 n. 94343 non esclude il diritto agli assegni per il nucleo familiare durante l'erogazione dell'assegno ordinario e neanche durante quello di erogazione dell'assegno di solidarietà.

Invero, ex adverso, anche il DI 3 febbraio 2016 n. 94343 prevede all'art. 7, c. 8, che “all'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.

La normativa in materia di CIGO prevede – come abbiamo visto - che spetta l'assegno per il nucleo familiare.

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