News

La mancata emissione del documento di accompagnamento semplificato (DAS) non è una violazione meramente formale

23 Settembre 2020 |
L'omessa emissione del documento di accompagnamento semplificato (DAS) non può essere qualificata come una violazione meramente formale degli adempimenti in materia di accise e deve essere pertanto sanzionata (Cass. 8 agosto 2020 n. 16624).

Il comparto dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, anche per effetto delle spinte di armonizzazione recate dalla normativa comunitaria di settore, ha vissuto, come noto, nel 1995, profonde modifiche sul piano legislativo, che sono culminate con l'emanazione del nuovo testo unico sulle accise.

Tra gli aspetti sui quali il legislatore è intervenuto, uno dei più importanti è quello della circolazione delle merci sottoposte al regime delle accise armonizzate, ossia quella categoria di prodotti, la cui movimentazione fisica dei beni nel territorio della UE è ancora vincolata all'emissione di un particolare documento fiscale da allegare a scorta. Per una serie di merci, tra cui gli oli minerali, l'alcole e le bevande alcoliche ad accisa assolta, tale documento è denominato DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) introdotto per effetto del Reg. CE 3649/92.

Per evitare che l'obbligo appena indicato rimanesse inattuato, il legislatore ha previsto altresì differenti sanzioni per l'omessa compilazione del DAS (art. 49 TUA), diversificandole a seconda della gravità della condotta del trasportatore.

È proprio in questo contesto che si inserisce la sentenza in commento, la quale ha affermato che la mancata emissione di tale documento debba sempre essere sanzionata, a prescindere dall'effettivo versamento o meno delle accise riferibili al prodotto movimentato.

Sempre necessario il DAS (o documento equipollente) per evitare sanzioni

Entrando nel dettaglio della sentenza, il contribuente eccepiva di non aver redatto il D.A.S, ma di aver comunque predisposto la documentazione sostitutiva, di cui all'art. 9 c. 1 DM 210/96, ritenendo dunque di non aver commesso nessuna violazione sanzionabile. L'art. 9 citato non prevede, infatti, che la redazione del D.A.S. debba essere indefettibile, essendo consentito al responsabile della circolazione del prodotto munirsi anche di altra documentazione commerciale, purché riportante gli stessi dati richiesti dal DAS. Il motivo del contribuente, condivisibile in linea di diritto, non è stato tuttavia esaminato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che tale documento non fosse presente tra gli atti di causa.

Superato il primo quesito, la sentenza esamina il secondo profilo sollevato dal ricorrente, vale a dire la possibilità di ritenere la mancata redazione del DAS come un'omissione meramente formale e quindi non punibile a norma dell'art. 10 c. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La circostanza che il contribuente richiami la norma indicata per richiedere la disapplicazione delle sanzioni che gli sono state comminate non è inusuale ormai. Sono diverse le sentenze che si sono espresse sul tema, il che ha portato in tempi rapidi alla creazione di una nozione condivisa di violazione meramente formale in materia tributaria, basata peraltro sul concetto di violazione non punibile, contenuto nell'art. 6 c. 5 bis D.Lgs. 472/97. In tale nozione, secondo la giurisprudenza, rientrano tutte quelle violazioni che non comportino un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione finanziaria e, al contempo, non incidano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo (di recente si vedano Cass. 8 luglio 2020 n. 14275; Cass. 4 giugno 2018 n. 14158; nel medesimo senso si era espressa poco dopo l'emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente, anche l'Agenzia delle entrate, Circ. AE 3 agosto 2001 n. 77).

Nel caso in esame, la finalità della norma è garantire un controllo efficace da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle movimentazioni attinenti a una serie di prodotti ritenuti particolarmente a rischio di evasione d'imposta. Va inoltre rilevato che tale controllo sarà intensificato a partire dal 1° ottobre 2020, sebbene limitatamente a benzina e gasolio, attraverso l'obbligo di utilizzare il sistema informatico per l'emissione del DAS (art. 11 c. 1 DL 124/2019).

L'omissione in esame, ad avviso della Corte, non rientra nella nozione di violazione formale di cui sopra, stante le sue finalità di prevenzione di illeciti e di garantire tempestività ed efficienza ai controlli dell'Amministrazione finanziaria. In questo senso muove, del resto, la sua stessa formulazione, volta a punire coloro che omettono di predisporre il D.A.S, anche qualora abbiano correttamente assolto l'imposta (nel caso non sia assolta l'imposta si applica la sanzione più severa prevista dall'art. 49 c. 1 TUA). Ad avviso della Corte, non si può pertanto ritenere che la mancanza del D.A.S. non sia sanzionabile perché, se così fosse, si priverebbe di efficacia una norma la cui funzione è chiaramente preventiva.