I tratti distintivi dell’affitto d’azienda07 Ottobre 2020
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Con l'affitto d'azienda, il proprietario dell'azienda (locatore) trasferisce a terzi (affittuario o conduttore) il diritto di godimento dell'azienda a fronte del pagamento di un canone periodico prestabilito e per un periodo di tempo determinato. Il Codice civile non prevede una specifica ed autonoma disciplina per il contratto di affitto di azienda ma, con l'art. 2562 c.c., rinvia alla disciplina dettata in materia di usufrutto e cessione di azienda (in particolare le disposizioni di riferimento sono gli artt. 2556, 2557, 2558 e 2112 c.c.). Per quanto compatibili, all'affitto d'azienda si applicano alcune disposizioni generali relative ai contratti di affitto (art. 1615 c.c. e s.) e le norme in materia di locazione (art. 1571 c.c. e s.). Il contratto di affitto d'azienda deve essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata, forma ad probationem). È fatta salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (ad esempio la forma scritta in caso di immobili). I contratti redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere... Contenuto riservato agli abbonati. |