Agevolazioni contributive Legge di Bilancio: cosa cambia nel 202107 Gennaio 2021
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Assunzione tempo indeterminato giovani La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all'art. 1, c. 10, introduce uno sgravio contributivo che ricalca quello strutturale di cui alla L. 205/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età. L'esonero contributivo di cui alla L. 205/2017 prevedeva una decontribuzione del 50% per un periodo di 36 mesi nei limiti di € 3000 annui e il requisito fondamentale richiesto era che il lavoratore non avesse nel suo passato lavorativo stipulato un rapporto a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro.
Cosa cambia nel 2021 La L. 178/2020 apporta delle sostanziali modifiche alla L. 205/2017:
Apprendistati e alternanza scuola lavoro Viene esclusa la possibilità di accedere al nuovo sgravio contributivo per le casistiche previste all'art. 1, c. 106 e 108, L. 205/2017 riferiti rispettivamente alla prosecuzione dei rapporti di apprendistati e alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistati per la qualifica e diploma professionale.
Si precisa infine che viene richiesto il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015. In particolare l'incentivo non spetta se:
In deroga all'art. 31, c. 1, è stato inoltre chiarito che per questa particolare tipologia di incentivo, lo stesso è riconosciuto
Restano ferme inoltre le condizioni fissate dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, c. 1175, L. 296/2006), di seguito elencate:
Agevolazione per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito La Legge di Bilancio 2021, all'art. 1 c. 15, non apporta modifiche sostanziali alle condizioni di spettanza dell'esonero contributivo di cui alla L. 92/2012, se non l'innalzamento della percentuale di sgravio che passa dal 50% al 100%. A tal proposito si fa presente che lo sgravio contributivo totale di cui alla L. 178/2020 spetta solo per le solo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego, fermo restando il limite massimo di € 6.000 annui e la durata dello sgravio di 18 mesi complessivi. Restano escluse quindi le assunzioni a tempo determinato per le quali continuerà a trovare applicazione lo sgravio contributivo al 50%.
Si ricorda che le categorie di lavoratrici ammesse sono quelle previste dall'art. 4, c. dal 9 al 11, L. 92/2012:
Ai sensi dell'art. 1, c. 17, L. 178/2020 l'assunzione incentivata deve comportare un incremento occupazionale netto verificato mensilmente rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Come precisato nell'Interpello Min. Lav. 17 dicembre 2014 n. 34 la verifica dell'incremento debba essere effettuata sulla base del dato occupazionale effettivo e non stimato. Pertanto al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione andranno verificate le ULA effettive e nel caso in cui l'incremento venga confermato, lo sgravio contributivo si consolida. In caso contrario, si dovrà procedere alla restituzione di quanto goduto.
Si precisa inoltre che la Circ. INPS 24 luglio 2013 n. 111 affronta diffusamente il tema del calcolo delle ULA, cui si rimanda per completezza di trattazione.
Restano ferme le condizioni generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 e le condizioni fissate dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, c. 1175, L. 296/2006).
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