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Agevolazioni contributive Legge di Bilancio: cosa cambia nel 2021

07 Gennaio 2021 |
Stefania Coiana
La Legge di Bilancio 2021 rafforza alcune importanti agevolazioni contributive finalizzate alla creazione di occupazione stabile per particolari categorie di lavoratori.

Assunzione tempo indeterminato giovani

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all'art. 1, c. 10, introduce uno sgravio contributivo che ricalca quello strutturale di cui alla L. 205/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età.

L'esonero contributivo di cui alla L. 205/2017 prevedeva una decontribuzione del 50% per un periodo di 36 mesi nei limiti di € 3000 annui e il requisito fondamentale richiesto era che il lavoratore non avesse nel suo passato lavorativo stipulato un rapporto a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro.

Cosa cambia nel 2021

La L. 178/2020 apporta delle sostanziali modifiche alla L. 205/2017:

  • Estensione requisito anagrafico: l'assunzione/trasformazione deve riguardare giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età;
  • Misura dell'incentivo: dal 50% dei contributi previdenziale, l'esonero passa al 100% nei limiti di importo di € 6000 annui, resta confermata la durata di 36 mesi. Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto un periodo di fruizione esteso a 48 mesi;
  • Licenziamenti: l'incentivo non spetta nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi di lavoratori con la medesima qualifica. A tal proposito la L. 178/2020 all'art 1, c. 12, introduce il divieto per i licenziamenti di cui sopra nei nove mesi successivi all'assunzione.

Apprendistati e alternanza scuola lavoro

Viene esclusa la possibilità di accedere al nuovo sgravio contributivo per le casistiche previste all'art. 1, c. 106 e 108, L. 205/2017 riferiti rispettivamente alla prosecuzione dei rapporti di apprendistati e alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistati per la qualifica e diploma professionale.

Si precisa infine che viene richiesto il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015. In particolare l'incentivo non spetta se:

  • l'assunzione viola il diritto di precedenza di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine per il quale ha maturato e manifestato il diritto di precedenza;
  • sono in atto sospensioni connesse a crisi aziendale di lavoratori con stesso inquadramento.

In deroga all'art. 31, c. 1, è stato inoltre chiarito che per questa particolare tipologia di incentivo, lo stesso è riconosciuto

  • anche in attuazione di un obbligo preesistente (deroga alla lett. a);
  • anche se il lavoratore è stato licenziato da un datore che presentava assetti societari sostanzialmente coincidenti con il datore che assume. In tal caso l'incentivo spetta per il periodo residuo (deroga alla lett. d).

Restano ferme inoltre le condizioni fissate dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, c. 1175, L. 296/2006), di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Agevolazione per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

La Legge di Bilancio 2021, all'art. 1 c. 15, non apporta modifiche sostanziali alle condizioni di spettanza dell'esonero contributivo di cui alla L. 92/2012, se non l'innalzamento della percentuale di sgravio che passa dal 50% al 100%.

A tal proposito si fa presente che lo sgravio contributivo totale di cui alla L. 178/2020 spetta solo per le solo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego, fermo restando il limite massimo di € 6.000 annui e la durata dello sgravio di 18 mesi complessivi.

Restano escluse quindi le assunzioni a tempo determinato per le quali continuerà a trovare applicazione lo sgravio contributivo al 50%.

Si ricorda che le categorie di lavoratrici ammesse sono quelle previste dall'art. 4, c. dal 9 al 11, L. 92/2012:

  • donne con almeno cinquant'anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Ai sensi dell'art. 1, c. 17, L. 178/2020 l'assunzione incentivata deve comportare un incremento occupazionale netto verificato mensilmente rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Come precisato nell'Interpello Min. Lav. 17 dicembre 2014 n. 34 la verifica dell'incremento debba essere effettuata sulla base del dato occupazionale effettivo e non stimato. Pertanto al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione andranno verificate le ULA effettive e nel caso in cui l'incremento venga confermato, lo sgravio contributivo si consolida. In caso contrario, si dovrà procedere alla restituzione di quanto goduto.

Si precisa inoltre che la Circ. INPS 24 luglio 2013 n. 111 affronta diffusamente il tema del calcolo delle ULA, cui si rimanda per completezza di trattazione.

Restano ferme le condizioni generali di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 e le condizioni fissate dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, c. 1175, L. 296/2006).

RIFERIMENTO

REQUISITI

MISURA E DURATA INCENTIVO

CRITICITA' E LIMITAZIONI

Art. 1 c. 10 (Giovani)

  • Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36
  • NO precedente tempo indeterminato del lavoratore
  • 100% contributi c\datore (limite massimo € 6000 annui) per 36 mesi (48 mesi per Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna)

  • NO licenziamenti GMO o collettivi per medesima qualifica nei 6 mesi precedenti e 9 mesi successivi all'ass./trasf.
  • NO per prosecuzione apprendistati
  • NO per assunzione dopo alternanza scuola\lavoro

Art. 1 c. 15 (Donne)

  • Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego (per categorie v. art. 4, c. da 9 a 11, L. 92/2012)
  • NO tempi determinati

• 100% contributi c\datore (limite massimo € 6000 annui) per 18 mesi

Indispensabile incremento occupazionale netto mensile rispetto a lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

NB: Interpello Min. Lav. 17 dicembre 2014 n. 34Circ. INPS 24 luglio 2013 n. 111