L'accordo Brexit: tra dazio zero e autocertificazione dell’origine08 Gennaio 2021
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Dal 1° gennaio 2021 è provvisoriamente in vigore l'accordo di libero scambio (Trade and Cooperation Agreement) tra Unione europea e Regno Unito, che prevede l'azzeramento di dazi doganali e quote di importazione per i prodotti con origine preferenziale. L'Accordo di libero scambio (Trade and Cooperation Agreement) ufficialmente concluso tra Unione europea e Regno Unito il 30 dicembre scorso delinea il nuovo quadro giuridico di riferimento per le relazioni post Brexit tra i due blocchi. L'intesa, raggiunta dopo lunghi negoziati, in attesa di approvazione da parte del Parlamento europeo, è provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio 2021, e il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 444/14). Non sarà necessaria la ratifica da parte degli organi legislativi nazionali di ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione, in quanto l'Accordo regola soltanto materie di competenza esclusiva delle istituzioni Ue. Azzeramento dei dazi, ma tornano le procedure doganali L'Accordo prevede l'azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale dell'Unione europea o del Regno Unito, scongiurando il rincaro dei prezzi che si sarebbe verificato in caso di no deal. A differenza di tutti gli altri trattati di libero scambio conclusi dall'Unione europea, quello con il Regno Unito assicura la totale assenza di dazi e di limitazioni per le importazioni dal Regno Unito all'Unione europea e viceversa (art. 5 “Beni”). La libertà di accesso al mercato unionale concessa al Regno Unito è, dunque, la più ampia mai riconosciuta a un Paese terzo. Il raggiungimento dell'accordo, tuttavia, non fa venir meno la necessità di cambiare radicalmente il modo di operare con Uk. Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Regno Unito è fuori dal territorio doganale dell'Unione europea e, con l'uscita dal mercato unico, viene meno la libera circolazione delle merci tra i due blocchi. Gli scambi commerciali con la Gran Bretagna non rappresentano più operazioni intraunionali, ma operazioni di import ed export, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali. In particolare, gli operatori devono presentare una dichiarazione doganale di importazione o di esportazione tramite un rappresentante doganale, indicando la classifica, l'origine e il valore della merce e avendo cura di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni tecniche richieste. Sono più di centomila le imprese italiane che operano con il Regno Unito e, tra queste, circa quarantamila non hanno mai effettuato operazioni doganali, avendo sempre commerciato esclusivamente con Paesi dell'Unione europea. Per gli operatori unionali il cambiamento è significativo, sia dal punto di vista della contabilità e della tracciabilità dei prodotti, che dal punto di vista degli adempimenti doganali. Senza considerare che, in caso di errore nella compilazione della dichiarazione doganale, sono previste sanzioni anche di importo elevato e, in alcuni casi, gli operatori potranno incorrere anche in sanzioni di natura penale (DPR 43/73 - Testo unico della legge doganale, c.d. TULD). Le misure di contenimento Tornano, dunque, i controlli doganali, ma l'Accordo propone alcune significative semplificazioni, finalizzate a evitare eccessivi rallentamenti nelle operazioni doganali. In particolare, per scongiurare il crearsi di lunghe code ai punti di frontiera, il Regno Unito e l'Unione europea si impegnano a semplificare gli adempimenti doganali, riducendo i tempi e i costi per gli operatori e rafforzando la cooperazione e l'agevolazione degli scambi (art. 5 “Dogana”). Per i primi sei mesi del 2021, inoltre, le importazioni nel Regno Unito non dovranno essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione doganale, che potrà essere presentata successivamente. Non vi è, quindi, l'obbligo di presentare immediatamente tutta la documentazione doganale necessaria alla frontiera e questo consente di ridurre notevolmente i tempi di attesa alla Dogana Uk. Ciò è quanto previsto dal modello operativo doganale predisposto dal governo Uk (c.d. Border Operating Model), aggiornato proprio negli scorsi giorni. L'origine preferenziale dei prodotti L'Accordo prevede espressamente il divieto, sia per il Regno Unito che per l'Unione europea, di applicare dazi doganali su tutte le merci originarie Uk e Ue (artt. 5, 6 e 10 “Beni”). Tale divieto, tuttavia, non rappresenta un automatico azzeramento dei diritti di confine per tutti gli scambi in import e in export tra i due blocchi. L'esenzione dai dazi vale, infatti, esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possono definirsi aventi origine preferenziale, nel rispetto delle regole sull'origine previste dall'Accordo. Per fruire dell'esenzione dalle tariffe all'importazione nell'Unione europea è, dunque, necessario che il prodotto abbia origine preferenziale Uk, o che possa dirsi interamente realizzato nel Regno Unito o che, comunque, abbia subito una trasformazione idonea a conferirgli origine inglese (art. 3 “Origine”). Il testo dell'accordo elenca una serie di lavorazioni marginali, considerate non idonee ai fini del riconoscimento dell'origine preferenziale e, dunque, del dazio zero, in quanto volte a evitare che una merce di origine extra-Ue, ad esempio cinese, a seguito di una piccola manipolazione o di un semplice cambio di confezione possa acquisire l'origine preferenziale Uk e poi essere introdotta nell'Unione europea senza pagare i diritti doganali. A tutela dei produttori Ue, dunque, non è sufficiente che un bene prodotto in un Paese terzo transiti nel territorio britannico o qui subisca una lavorazione non idonea, per beneficiare dell'assenza di dazi. Il rispetto delle regole di origine preferenziale previste dall'Accordo è fondamentale, in quanto le merci non originarie del Regno Unito saranno soggette al pagamento delle tariffe previste dalla Taric all'importazione nell'Unione europea, così come i beni provenienti dall'Unione che non hanno origine preferenziale Ue saranno soggetti al pagamento dei dazi alla Dogana Uk. Per questo motivo, la dichiarazione di origine preferenziale della merce rappresenta uno dei punti più delicati dell'intesa. L'accordo prevede, infatti, come modalità alternative, l'autocertificazione dell'esportatore o la conoscenza, da parte dell'importatore, dell'origine inglese del prodotto. Quest'ultima modalità di certificazione dell'origine è stata prevista per la prima volta nell'accordo concluso tra Unione europea e Giappone (c.d. Jefta), ma la maggior parte degli accordi di libero scambio prevedono l'esonero dei dazi solo a favore degli esportatori che abbiano superato un preventivo esame da parte delle autorità doganali e che siano, pertanto, “esportatori autorizzati” o “esportatori registrati” alla banca dati Rex. Quest'ultimo è un database di esportatori, gestito dalla Commissione europea, in vigore dal 1° gennaio 2017, che consente di autocertificare l'origine preferenziale sotto la propria responsabilità. Nel caso della Brexit, considerato il forte rischio di penalizzare gli scambi commerciali con il Regno Unito e tenuto conto dell'assenza di un adeguato periodo di preparazione, le parti hanno deciso di optare per un sistema che consenta alle imprese di autocertificare l'origine preferenziale di un prodotto, anche in assenza della preventiva autorizzazione da parte delle Dogane. Nello specifico, gli operatori unionali possono compilare, per tutto il 2021, attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore (in deroga a quanto previsto dagli artt. 61 e 62 Reg. UE 2447/2015) (Reg. UE 2020/2254). Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 1° gennaio 2022 e avrà valore anche per le operazioni già eseguite. Non è necessario, inoltre, che l'esportatore sia già iscritto nel sistema unionale degli esportatori registrati Rex, potendo operare anche tramite il proprio codice Eori (Circ. AD 30 dicembre 2020 n. 49). Si può quindi affermare che possono beneficiare dell'azzeramento dei dazi soltanto le merci che integrano due distinti presupposti: da un lato, è necessario che il bene rispecchi correttamente le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo; dall'altro lato, la merce esportata deve essere accompagnata da un'attestazione dell'origine preferenziale. Con la precisazione che l'esportatore è sempre responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute. 0981375001612354967_Trade-and-Cooperation-Agreement |