Servizi di finanziamento verso soggetti UE: indetraibilità in caso di pro-rata generale18 Gennaio 2021
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I servizi di finanziamento prestati nei confronti di soggetti UE non consentono la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti. Per utilizzare il meccanismo del pro-rata generale, è necessario rendere indetraibile l'IVA su tali acquisti.
I servizi di finanziamento prestati nei confronti di soggetti UE non consentono la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti. Per utilizzare il meccanismo del pro-rata generale, è necessario rendere indetraibile l'IVA su tali acquisti. L'AE ha ribadito alcuni importanti principi in ordine alla detrazione dell'imposta nei casi in cui il contribuente svolga sia attività imponibili sia attività esenti. In particolare, qualora un soggetto passivo effettui servizi di finanziamento nei confronti di soggetti italiani, comunitari o extra comunitari: a) il trattamento ai fini IVA dell'operazioni c.d. generiche (art. 7-ter DPR 633/72) dipende dai principi generali di territorialità imposti dalla normativa vigente (metodo del Paese del committente), a prescindere dal fatto che tali servizi, se svolti verso imprese italiane, siano considerati esenti; b) la detrazione è negata in relazione agli acquisti afferenti alle prestazioni finanziarie verso soggetti UE; c) il pro-rata generale si applica sull'imposta a credito al netto dell'IVA di cui punto sopra precedentemente resa indetraibile dal contribuente. Il caso in parola riguarda una holding operativa che, a beneficio delle proprie consociate italiane ed estere, svolge attività di finanziamento consistente nell'erogazione di prestiti per supportare gli investimenti delle società controllate. L'interpello si fonda sul dubbio circa il corretto trattamento fiscale di questi servizi (se cioè gli stessi debbano essere considerati esenti anche se prestati nei confronti di soggetti esteri) e, in conseguenza di ciò, l'applicazione del metodo corretto di determinazione dell'IVA a credito periodica. Con riguardo al punto a), le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (regola generale). Le operazioni di finanziamento in questione sono considerate generiche in quanto non rientrano nelle specifiche deroghe (artt. 7-quater-7-octies DPR 633/72) al criterio di territorialità appena esposto e, pertanto, seguono il principio di tassazione relativo al luogo del committente. Quindi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relative a operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, quando le stesse sono rese a soggetti passivi esteri (Circ. AE 31 dicembre 2009 n. 58/E). Quest'ultime, invece, se rese ad imprese residenti in Italia, sono considerate esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72). In relazione al punto b), le disposizioni in vigore riguardanti la detrazione dell'imposta prevedono:
In virtù dei principi sopra esposti, a parità di fattispecie (servizi di finanziamento), esiste una differenza di trattamento ai fini della detrazione IVA in relazione al committente soggetto passivo. In particolare, le operazioni rese nei confronti di:
La disparità di trattamento ha direttamente matrice comunitaria in quanto è proprio la Direttiva IVA (art. 169 Dir. 2006/112/UE) a sancire tale principio, che è stato totalmente accolto dal diritto interno. Dunque, le operazioni che, se effettuate nel territorio di uno Stato membro, sono considerate esenti da imposta, non consentono il diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte quando tali operazioni rivestano carattere intracomunitario in quanto il regime applicabile alle esenzioni è specifico e prevale, in questo caso, sul regime generale relativo agli scambi di beni e servizi fra Stati membri UE. Contrariamente, verrebbe meno il principio di neutralità fiscale che prevede uguale trattamento ai fini IVA per operazioni analoghe. Ordunque, se operazioni esenti per normativa locale consentissero il diritto alla detrazione dell'imposta quando rivestano carattere intracomunitario, il detto principio non risulterebbe rispettato, poiché le stesse operazioni, laddove compiute all'interno di uno Stato membro, non darebbero luogo a detrazione. Conseguentemente, i soggetti passivi che effettuino un'operazione intracomunitaria si troverebbero in una posizione più vantaggiosa rispetto ai soggetti passivi che effettuino un'operazione interna. Con riguardo, infine, al precedente punto c), il documento di prassi fornisce indicazioni pratiche circa l'applicabilità del pro-rata generale in concomitanza di casi in cui sia prevista anche l'indetraibilità specifica su alcuni acquisti. In sostanza, i soggetti passivi che svolgono sia attività imponibili (o, in ogni caso, con diritto alla detrazione) sia attività esenti:
In conclusione, l'AE ribadisce i seguenti presupposti:
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