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Nota di variazione in diminuzione: risoluzione del contratto

18 Febbraio 2021 |
La Redazione
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza dover osservare il vincolo temporale di un anno dell'effettuazione dell'operazione (Risp. AE 17 febbraio 2021 n. 119).

In merito all'ipotesi di risoluzione per inadempimento da parte del consumatore di un contratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'IVA in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate, prima della risoluzione.

Posto che – nel caso esaminato – la risoluzione contrattuale è la conseguenza dell'inadempimento del cliente, l'istante può operare la variazione per tutte le fatture insolute emesse antecedentemente alla risoluzione, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 maggio 2019 n. 12468). Questo indipendentemente dalla circostanza che il recesso (switching) del cliente sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento della fattura. Peraltro, la tempistica del recesso del cliente – anteriore o posteriore al suo inadempimento – pone una questione di legittimità rispetto alla risoluzione, che è rimessa alla valutazione del giudice terzo, irrilevante sotto il profilo fiscale.

Una volta emessa la fattura e assolto l'obbligo di versamento dell'imposta, l'istante può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate...

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