News

La Certificazione Unica 2021 per i soggetti forfettari

25 Febbraio 2021 |
Fabrizio Cancelliere
La Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020 riguarda anche i forfettari e, in particolare, i ricavi/compensi percepiti e quelli erogati (Mod. CU e istruzioni).

La Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020 riguarda anche i forfettari e, in particolare, i ricavi/compensi percepiti e quelli erogati.

Il contesto di riferimento

La Certificazione Unica è il documento con il quale i sostituti d'imposta sono chiamati a certificare le ritenute di acconto. Si tratta delle ritenute operate sui redditi erogati a lavoratori dipendenti ed autonomi, per ciascun anno solare.

In particolare, il sostituto d'imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all'AE, entro il 16 marzo 2021, il modello ordinario, nell'ipotesi in cui la Certificazione Unica contenga dati che l'AE deve utilizzare per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate dei contribuenti;
  • deve consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16 marzo 2021, utilizzando il modello sintetico, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello ordinario.

Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'AE entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021, quindi entro il 2 novembre 2021 (considerato che il 31 ottobre 2021 è festivo).

Certificazione Unica 2021 per i ricavi/compensi erogati a contribuenti forfettari

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020 alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che si sono avvalse del regime forfettario (ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014). Ciò, nonostante tali ricavi/compensi non siano stati assoggettati alla ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi della dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è assoggettato ad imposta sostitutiva (come previsto dall'art. 1 c. 67 L. 190/2014).

La Certificazione Unica deve essere compilata nella parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi:

  • specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme corrisposte (ad esempio indicando la lettera A per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale);
  • indicando l'importo delle somme corrisposte nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta” (da tale ammontare è escluso il contributo integrativo alle Casse previdenziali private, mentre va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS).

Rispetto alle precedenti annualità, gli importi erogati a favore dei contribuenti forfettari vanno indicati nella Certificazione al punto 6 specificando l'apposito codice 12 di nuova istituzione.

Pertanto, diversamente dalle precedenti annualità, per tali ricavi/compensi erogati non dovrà essere più utilizzato il codice 7 (denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, che rimane invece utilizzabile in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti minimi di cui all'art. 27 DL 98/2011).

Certificazione Unica 2021 per i redditi erogati da contribuenti forfettari

In linea generale, i contribuenti in regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2019, sono tenuti ad operare le ritenute con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (così come previsto dall'art. 1 c. 69 L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 DL 34/2019, conv. in L. 58/2019).

Pertanto, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2020, i contribuenti forfettari devono compilare la Certificazione Unica 2021 (riportando, oltre ai dati previdenziali e assistenziali, anche quelli fiscali), da trasmettere all'AE e da consegnare ai lavoratori.

Per le somme erogate aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte (è il caso ad esempio del compenso per la prestazione resa al forfettario dal professionista in regime ordinario).

Come chiarito nella Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E (paragrafo 4.2) l'applicazione delle ritenute non costituisce comportamento concludente atto a determinare la fuoriuscita del contribuente dal regime forfettario.

Se le ritenute operate rientrano nell'ambito applicativo della Certificazione Unica, il contribuente forfettario deve quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all'AE delle Entrate e da consegnare ai contribuenti sostituiti.

La Certificazione Unica non deve invece essere rilasciata con riferimento a quelle somme per le quali il soggetto forfettario non abbia rivestito la qualifica di sostituto d'imposta, non operando la ritenuta alla fonte in forza dell'art. 1 c. 69 L. 190/2014.

Per tali somme, nel modello REDDITI PF, il contribuente forfettario indicherà il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi.

Mod. CU ordinario

Mod. CU sintetico

Istruzioni