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Welfare aziendale: come inserire le prestazioni nella CU 2021?

11 Marzo 2021 |
Il welfare aziendale ha trovato negli ultimi anni grande riscontro anche grazie ai diversi interventi di estensione delle prestazioni. Tali erogazioni devono poi trovare corrispondenza nella Certificazione Unica 2021, che - salvo auspicate proroghe - scadrà il prossimo 16 marzo.

Il welfare aziendale ha trovato negli ultimi anni grande riscontro anche grazie ai diversi interventi di estensione delle prestazioni. Tali erogazioni devono poi trovare corrispondenza nella Certificazione Unica (CU) che - salvo auspicate proroghe- scadrà il prossimo 16 marzo.

Occorre in primis distinguere tra welfare in sostituzione di premi di produttività e welfare erogato "on top" al personale dipendente.

Tra le possibili erogazioni, che possono rientrare nell'utilizzo di un credito welfare gestito on top, possiamo trovare:

  • rimborsi per istruzione, assistenza o trasporto;
  • versamenti a casse sanitarie;
  • versamenti alla previdenza complementare;
  • fringe benefit;
  • prestazioni per il tempo libero o sanitarie.

Rimborsi istruzione, assistenza o trasporto

Le caselle 701-706 accolgono i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 51, c. 2 lett. f-bis) e f-ter), TUIR a seguito delle pratiche di c.d. “welfare aziendale on top” ma non in sostituzione dei premi.

Nel punto 701 dovrà essere data evidenza dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto mentre nel punto 704 l'ammontare delle somme rimborsate.

Il punto 702 accoglie uno dei seguenti codici relativi all'onere rimborsato:

  • 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
  • 13, spese di istruzione universitaria;
  • 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
  • 33, spese per asili nido;
  • 40 spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e sovraregionale.

Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata (nel caso rimborso riferito allo stesso dipendente si valorizza il punto 706). Nell'ipotesi di somme riferite a più anni, o a più tipologie di oneri, o ancora più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la sezione.

Versamenti a casse sanitarie

I contributi e premi versati a Casse e assicurazioni sanitarie vengono indicati nelle caselle da 441, a 444 con in particolare il punto 443 che indica il codice fiscale dell'ente o cassa assistenziale a cui sono stati versati.

Versamenti alla previdenza complementare

Dalla casella 411 alla casella 427 vi è l'indicazione degli eventuali versamenti alla previdenza complementare con, nello specifico, il punto 411 destinato ad evidenziare particolari condizioni correlate alla fiscalità connessa all'adesione a forme di previdenza complementare.

Nel caso in cui si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

Fringe Benefit

Con il termine di benefit o erogazioni/compensi in natura vengono catalogate tutte le concessioni di cui all'art. 51, c. 3, TUIR, tra le quali, a titolo d'esempio, possiamo fare rientrare buoni acquisto, buoni carburante, fringe benefit auto ad uso promiscuo, appartamento, ecc.

Nella CU andrà compilato il campo 474 “Erogazioni in natura”, con esposizione del valore delle eventuali erogazioni/compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare.

Prestazioni cultura o tempo libero o sanitarie

Ricordando le precisazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 25 settembre 2020 n. 55/E, il valore dei benefit, di utilità sociale, non risulterà imponibile nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o no all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio. Le prestazioni offerte in ottemperanza all'art. 51, c. 2 lett. f), TUIR coordinato con l'art. 100 TUIR, risultano quindi non imponibili e non rientrano nel reddito indicato come imponibile all'interno della certificazione unica.

Welfare in sostituzione di premi di produttività

La L. 208/2015 ha reso strutturale l'imposta sostitutiva al 10% a favore dei premi di risultato di ammontare variabile stipulati con accordo di secondo livello ed in base ad obiettivi misurabili, verificabili ed incrementali.

È stata inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di scegliere se ottenere il premio di risultato in denaro o attraverso la sostituzione con prestazioni di welfare aziendale.

Le istruzioni della CU 2021 hanno chiarito la gestione dell'ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell'importo del premio convertito in “credito welfare”, e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti, non coincidono, in quanto l'opzione viene effettuata l'anno precedente rispetto all'anno in cui il premio viene utilizzato. Su tale aspetto quindi nell'anno di opzione dovranno essere compilati i punti da 571 a 621 mentre nell'anno di percezione i punti da 631 a 632.

In particolare, nei punti 573 e 593 vengono indicati l'ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit mentre nei punti 581 e 601 sono riepilogate le somme utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (art. 20, c. 4, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).