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Comunicazione opzioni interventi edilizi: proroga e nuove specifiche tecniche

01 Aprile 2021 |
Ulteriore proroga al 15 aprile 2021 per l'invio telematico della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativo alle spese sostenute nel 2020 (Provv. AE 30 marzo 2021 n. 83933).

L'AE proroga ulteriormente al 15 aprile 2021 il termine previsto per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'art. 121 DL 34/202 (Decreto Rilancio), inizialmente previsto per il 16 marzo 2021, al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un lasso di tempo più ampio per poter correttamente adempiere alla trasmissione.

Come già noto, l'art. 121 DL 34/2020 ha introdotto la possibilità per i contribuenti che hanno regolarmente effettuato uno dei seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis c.1 lett. a e b TUIR;
  • efficienza energetica su edifici esistenti di cui all'art. 14 DL 63/2013 (conv. in L. 90/2013);
  • adozione di misure antisismiche ex art. 16 DL 63/2013;
  • recupero e restauro della facciata di edifici esistenti, di cui all'art. 1 c. 219 L. 160/2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16 bis c.1 lett. h TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai c. 5 e 6 dell'art. 119 DL 34/2020;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di cui all'art. 16 ter DL 63/2013;

di optare, in alternativa alla detrazione diretta, per:

  • l riconoscimento di uno sconto in fattura precedentemente accordato con il fornitore (nel limite massimo del corrispettivo dovuto);
  • la cessione del credito ad un soggetto terzo, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Si ricorda che i crediti d'imposta risultanti dalla cessione possono essere utilizzati in compensazione in ragione delle rate residue non fruite sulla base della ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione originaria. Le quote non utilizzate in un determinato esercizio non possono essere utilizzate negli esercizi successivi né chieste a rimborso.

L'esercizio di tale opzione è da compiersi con comunicazione telematica all'AE utilizzando l'apposito modello di “Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” approvato con Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283847. Per le spese agevolate sostenute nel 2020 l'invio della comunicazione era inizialmente previsto a partire dal 15.10.2020 e fino al 16.3.2021, termine tuttavia già una volta prorogato al 31.3.2021 al fine di assecondare le varie richieste pervenute dagli operatori, dai consulenti e dalle relative operazioni di categoria (Provv. AE 22 febbraio 2021 n. 51374).

Per ogni singolo intervento in relazione al quale si intende optare per lo sconto in fattura/cessione del credito è necessaria la compilazione e l'invio di una distinta comunicazione. L'invio dovrà essere effettuato:

- dal beneficiario della detrazione o dall'amministratore di condominio direttamente o tramite un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni fiscali;

- dal soggetto che appone il visto di conformità nei casi di opzione riguardante interventi per i quali si fruisce del “Superbonus” al 110%.

Il mancato invio della comunicazione all'AE nelle modalità e nei termini previsti rende l'opzione inefficace nei confronti della stessa AE con conseguente impossibilità per il destinatario della cessione e per il soggetto che ha concesso lo sconto in fattura di utilizzarlo in detrazione.

Resta inteso che, in mancanza di proroghe specifiche, dal 2022 la scadenza per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione rimarrà il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori oggetto di agevolazione.

Cessione del credito derivante dal fotovoltaico

Fino al 15 aprile 2021, anche a seguito delle correzioni alle specifiche tecniche di invio del modello operate dall'AE (si veda paragrafo che segue), sarà possibile cedere anche il credito derivante dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico, configurato come intervento trainato dal Sismabonus, ai sensi dell'art. 119 c. 5 DL 34/2020. In precedenza, la cessione di tale credito era impraticabile a causa di un errore tecnico nel modello di comunicazione, esso infatti prevedeva l'inserimento del codice Enea di asseverazione che il contribuente in realtà non era tenuto a predisporre. Con la correzione è stata inserita la precisazione che tale campo del modello non deve essere compilato.

Aggiornate le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni dell'opzione

In data 29 marzo 2021 sono state introdotte le seguenti modifiche alle specifiche tecniche per la predisposizione e l'invio telematico delle comunicazioni di opzione:

1) per gli interventi condominiali caratterizzati dai codici di intervento 16 e 7, viene previsto che il limite di spesa è pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;

2) nell'ipotesi di selezione della casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”) per gli interventi trainati contraddistinti dai codici n. 19 e n. 20, la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l'intervento trainante è di tipo “Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità;

3) l'art. 119 c. 4 quater DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, nella comunicazione deve essere indicato il nuovo valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il nuovo valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi contraddistinti dai codici 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”;

4) in relazione al codice intervento 12 - “Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)” - è stato introdotto il limite di detrazione di € 15.000 per le spese sostenute a decorrere dal 2021;

5) introdotto infine un controllo che prevede, nell'ambito degli interventi condominiali, che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) debba essere diverso dal codice fiscale del condominio.