News

DL Sostegni e Sostegni-bis: compensazione cartelle con crediti PA e limite di compensazione in F24

26 Maggio 2021 |
Due importanti misure di sostegno alla liquidità di contribuenti e imprese: la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari anche per tutto il 2021 e l'innalzamento, per il 2021, del limite delle compensazioni tributarie nel modello F24 (art. 1 c. 17 bis DL 41/2021 e art. 22 DL 73/2021).

Premessa

Due importanti misure di sostegno alle imprese contenute nel decreto Sostegni-bis che consentono la compensazione di debiti derivanti delle cartelle esattoriali con i crediti commerciali e professionali maturati nei confronti della PA e l'innalzamento del limite delle compensazioni tributarie, per il 2021, nel modello F24.

Compensazione crediti commerciali PA con debiti iscritti a ruolo

La previsione, che non rappresenta certamente una novità per gli operatori del settore essendo stata oggetto nel corso degli anni di numerose proroghe, estende al 2021 l'applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

In particolare, l'art. 12 c. 7-bis DL 145/2013 prevedeva la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste da appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.

Tale possibilità originariamente disposta per l'anno 2014 è stata successivamente prorogata di anno in anno, sino a giungere alla proroga in commento, disposta dall'art. 1 c. 17 bis DL Sostegni, per l'anno 2021 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

I crediti commerciali verso la PA possono essere compensati solamente se sussistono i seguenti requisiti:

  • non prescritti;
  • certi;
  • liquidi;
  • esigibili;
  • certificati.

Nel dettaglio, un credito si considera:

  • certo se non è controverso nella sua esistenza, ossia quanto è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale perfezionato ed è una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili dell'amministrazione;
  • liquido quando il suo ammontare risulta precisamente determinato o facilmente determinabile;
  • esigibile quando non è sottoposto a condizioni (quali, ad esempio l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva) o termini.

Ultimo requisito che deve avere il credito è che sia certificato da una Pubblica Amministrazione che vi procede su istanza del creditore. La procedura di certificazione è gratuita e passa attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (c.d. Piattaforma) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile all'indirizzo web http://certificazionecrediti.mef.gov.it: dopo aver presentato l'istanza di certificazione del credito, la Pubblica Amministrazione effettua gli opportuni controlli al fine di accertarne l'esistenza e la sussistenza e rilascia la certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza: nelle ipotesi di diniego, il creditore può chiedere tramite la Piattaforma all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della PA. La certificazione riporta la data entro la quale la PA deve procedere al pagamento.

Dopo avere ottenuto la certificazione il creditore può, alternativamente:

  • attendere il pagamento che la PA è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
  • utilizzare la somma certificata, presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l'AE, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.

I crediti vantati nei confronti della PA vengono compensati utilizzando il modello "F24 Crediti PP.AA.", da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'AE: i codici relativi ai debiti tributari iscritti a ruolo che devono essere indicati nel citato modello F24 nella colonna “importi a debito versati” sono riportati nell'Allegato 1 DM 14 gennaio 2014 mentre i crediti certificati sono individuati dal codice tributo PPAA, denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (Ris. AE 4 febbraio 2014 n. 16/E).

Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e nel campo “numero certificazione credito” va indicato il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione.

Limite della compensazione orizzontale

In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione orizzontale l'art. 22 decreto Sostegni-bis prevede che, per il 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in € 2 milioni.

La ratio è quella di agevolare lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile. La relazione tecnica al disegno di legge precisa che considerato che l'erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un'anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione e, dunque, solo per il 2021.

Si rammenta che la presentazione dei modelli F24 con utilizzo dei crediti in compensazione deve sempre seguire i canali telematici, e in particolare deve essere eseguita tramite i servizi telematici dell'AE per tutti i soggetti (titolari o meno di partita IVA) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'AE, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti. La presentazione del modello F24 senza compensazione può utilizzare i sistemi di home banking, ovvero, solo per i privati non titolari di partita IVA il canale cartaceo.

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'art. 34 c. 1 L. 388/2000 è previsto un limite di € 700.000 per ciascun anno solare (per il solo anno 2020 l'art. 149 DL 34/2020 aveva disposto l'incremento del citato limite a € 1.000.000): il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in € 1.000.000.

Tale limite (€ 2.000.000 per il 2021) si applica:

  • cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.