Natura non abusiva di scissioni non proporzionali giustificate da ragioni economiche28 Giugno 2021
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L'operazione di scissione totale non proporzionale non genera alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto fisiologica alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia e non determinante la fuoriuscita degli elementi trasferiti alla beneficiaria dal regime ordinario d'impresa. Il caso esaminato ha riguardato un'operazione di scissione non proporzionale di una società operativa (partecipata pariteticamente, ante-scissione, da quattro nuclei familiari) a favore di una beneficiaria neocostituita a cui sono stati assegnati contestualmente:
Per effetto della scissione, alcuni soci della scissa hanno ricevuto esclusivamente la totalità delle partecipazioni nella beneficiaria neocostituita. Questa circostanza, unitamente alle precedenti cessioni di quote nelle altre tre società originariamente controllate da quattro fratelli e dai rispettivi nuclei familiari, ha consentito di separare il nucleo familiare riferibile a un soggetto da quello dei nuclei familiari riferibili agli altri tre fratelli. In questo contesto l'AE ha preliminarmente ricordato che, in linea di principio, ai sensi dell'art. 173 TUIR, l'operazione di scissione è neutrale ai fini fiscali e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. Infatti, in questo caso, anche a seguito della scissione, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali che sono trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie sono mantenuti provvisoriamente allo stato latente, e potranno concorrere a formare il reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento della relativa uscita dal regime d'impresa, alternativamente, mediante: 1) la relativa cessione a titolo oneroso; 2) il risarcimento (anche in forma assicurativa) in caso di perdita o danneggiamento; 3) l'assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Preso atto di quanto sopra, nel caso esaminato, nell'escludere la sussistenza di un'ipotesi di “abuso del diritto” (art. 10-bis L. 212/2000), la scissione parziale asimmetrica è stata considerata fisiologica a riorganizzare le attività facenti capo alla famiglia, in quanto in grado di: 1) separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile a un socio da quello degli altri soci (in ciò superando il conflitto esistente tra gli stessi e preservare in questo modo la continuità dell'attività imprenditoriale esercitata); 2) consentire a ciascun socio di diventare autonomo nella gestione degli immobili che fanno parte del patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla beneficiaria (in ciò superando la preesistente situazione in base alla quale ogni scelta imprenditoriale e/o ogni iniziativa economica doveva essere concordata dai quattro nuclei famigliari). Questa conclusione presuppone che la scissione venga effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 173 TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai c. 5 e 6 dell'art. 172 TUIR) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci. Inoltre, i soci devono proseguire nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (seppur separatamente, secondo il nuovo assetto partecipativo delineato) senza la preordinazione alla volontà di cedere le partecipazioni acquisite né da parte dei soci della scissa né da quelli della beneficiaria. In buona sostanza, attraverso l'orientamento in esame, fermo restando il potere di controllo nel caso in cui i valori economici dei beni trasferiti dovessero essere tali da determinare un indebito arricchimento di uno dei soci a discapito degli altri (in tal senso si veda la Risp. AE 1° ottobre 2020 n. 421), l'Agenzia delle Entrate ha confermato la sostanziale natura non abusiva delle operazioni di scissione di tipo non proporzionale (si vedano le risposte ai seguenti interpelli: Risp. AE 5 marzo 2021 n. 155; Risp. AE 1° ottobre 2020 n. 421; Risp. AE 21 febbraio 2020 n. 72). In relazione al comparto delle imposte indirette, è stata esclusa l'esistenza di vantaggi fiscali indebiti per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi. Si ricorda che, ai fini IVA, nei confronti dell'operazione di scissione sono applicabili gli artt. 2 c. 3 lett. f) e 19-bis2 c. 7 DPR 633/72, in base ai quali, in presenza dei relativi presupposti, le società beneficiarie sono tenute a rettificare la detrazione IVA. Nel caso esaminato questa rettifica è stata esclusa in considerazione dell'assenza di un diverso utilizzo dei beni ammortizzabili a essa assegnati da parte della società beneficiaria e, inoltre, del mancato svolgimento di attività tali da far variare la percentuale di detrazione in misura superiore a dieci punti percentuali rispetto a quella rilevabile in capo alla scissa nel periodo di osservazione. |