Pagamento imposte da dichiarazione: proroga al 15 settembre per i soggetti ISA28 Luglio 2021
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Il Decreto Sostegni bis, nella versione post conversione, prevede la proroga al 15 settembre 2021 dei versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP, annesse imposte sostitutive e IVA senza maggiorazioni per i soli soggetti ISA: la proroga è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
Premessa Dopo la proroga d'urgenza del termine ordinario del 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 prevista dal DPCM 28 giugno 2021, per i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP e annesse imposte sostitutive, viene stabilito un ulteriore differimento al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni per i soggetti ISA: proroga contenuta nell'art. 9 ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 (Decreto Sostegni bis) che modifica nuovamente il calendario delle scadenze delle imposte sui redditi dovute dai titolari di partita IVA. La proroga al 15 settembre 2021 - senza alcuna maggiorazione - è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
Soggetti coinvolti Possono usufruire della proroga dei versamenti i soggetti che:
Tenuto conto che la proroga al 15 settembre 2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l'ulteriore differimento va riferito anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno e che erano invece esclusi dalla proroga prevista dal DPCM 28 giugno 2021 e, in particolare:
Di contro, sono esclusi dagli ISA ma possono fruire della proroga:
Imposte dichiarative oggetto della proroga La proroga al 15 settembre 2021 - senza alcuna maggiorazione - è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021: la proroga riguarda non solo IRPEF, IRES, addizionali, IRAP e IVA, ma anche le imposte sostitutive che si versano in sede di dichiarazione. La proroga si estende ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come, ad esempio, contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento degli ISA e diritto camerale. Il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4% (infatti la norma interviene direttamente sull'art. 17 DPR 435/2001). La scadenza prorogata al 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS, sia quelli delle aziende individuali che per i soci delle società di persone e anche quelli dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale” in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata (Ris. AE 16 luglio 2007 n. 173/E e Ris. AE 25 settembre 2013 n. 59/E). Pure il versamento del saldo IVA slitta al 15 settembre: il versamento differito del saldo IVA relativo al 2020 deve essere maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021. Per i soggetti non coinvolti nella proroga del 15 settembre rimangono fissate le ordinarie scadenze:
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