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Pagamento imposte da dichiarazione: proroga al 15 settembre per i soggetti ISA

28 Luglio 2021 |
Prorogati al 15 settembre 2021 i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP, annesse imposte sostitutive e IVA senza maggiorazioni per i soli soggetti ISA: la proroga è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 (art. 9 ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).

Il Decreto Sostegni bis, nella versione post conversione, prevede la proroga al 15 settembre 2021 dei versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP, annesse imposte sostitutive e IVA senza maggiorazioni per i soli soggetti ISA: la proroga è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti da dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.

Premessa

Dopo la proroga d'urgenza del termine ordinario del 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 prevista dal DPCM 28 giugno 2021, per i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP e annesse imposte sostitutive, viene stabilito un ulteriore differimento al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni per i soggetti ISA: proroga contenuta nell'art. 9 ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 (Decreto Sostegni bis) che modifica nuovamente il calendario delle scadenze delle imposte sui redditi dovute dai titolari di partita IVA.

La proroga al 15 settembre 2021 - senza alcuna maggiorazione - è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.

Soggetti coinvolti

Possono usufruire della proroga dei versamenti i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR;
  • applicano il regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio (art. 27, c. 1, DL 98/2011 conv. in L. 111/2011; c.d. contribuenti minimi);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (come ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tenuto conto che la proroga al 15 settembre 2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l'ulteriore differimento va riferito anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno e che erano invece esclusi dalla proroga prevista dal DPCM 28 giugno 2021 e, in particolare:

  • società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  • società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Di contro, sono esclusi dagli ISA ma possono fruire della proroga:

  • i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
  • i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (a tal fine, per alcuni ISA valgono regole specifiche in merito alla quantificazione dei ricavi per tener conto anche delle rimanenze);
  • i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • i contribuenti che esercitano due o piùattività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. 117/2017);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario (art. 86 D.Lgs. 117/2017);
  • le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017);
  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
  • i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
  • i soggetti che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi.

Imposte dichiarative oggetto della proroga

La proroga al 15 settembre 2021 - senza alcuna maggiorazione - è prevista per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021: la proroga riguarda non solo IRPEF, IRES, addizionali, IRAP e IVA, ma anche le imposte sostitutive che si versano in sede di dichiarazione. La proroga si estende ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come, ad esempio, contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento degli ISA e diritto camerale.

Il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4% (infatti la norma interviene direttamente sull'art. 17 DPR 435/2001).

La scadenza prorogata al 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS, sia quelli delle aziende individuali che per i soci delle società di persone e anche quelli dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale” in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata (Ris. AE 16 luglio 2007 n. 173/E e Ris. AE 25 settembre 2013 n. 59/E).

Pure il versamento del saldo IVA slitta al 15 settembre: il versamento differito del saldo IVA relativo al 2020 deve essere maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021.

Per i soggetti non coinvolti nella proroga del 15 settembre rimangono fissate le ordinarie scadenze:

  • entro il 30 giugno 2021;
  • entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4%.