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Buoni multiuso: IVA esigibile al momento in cui il cliente effettua il pagamento

30 Luglio 2021 |
La Redazione
Per i buoni multiuso l'IVA è esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non è soggetto a imposta (Risp. AE 29 luglio 2021 n. 523).

In merito ai buoni multiuso, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate, ai fini IVA, al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellinoelettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento IVA dell'operazione sottostante e che consentono alla società di documentare fiscalmente l'operazione, tramite emissione della fattura elettronica o tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

L'Agenzia ha ricordato che gli elementi essenziali di un buono corrispettivo sono:

  • l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo da tutti gli altri documenti o strumenti. In particolare, sono espressamente esclusi dalla disciplina dei voucher gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingres...

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