News

Cessione eccedenze d'imposta infragruppo: requisiti

11 Agosto 2021 |
La Redazione
Fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo è possibile procedere alla cessione delle eccedenze IRES, con la conseguente utilizzabilità delle medesime da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti di imposta. L'AE ha ribadito le condizioni necessarie per applicare la disciplina (Risp. AE 9 agosto 2021 n. 542).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di cessione di eccedenze IRES infragruppo.

L'art. 43-ter c. 1 DPR 602/73 prevede che "le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 RD 2440/23".

L'art. 43-ter stabilisce, poi, una deroga al regime ordinario, limitatamente alle cessioni infragruppo di eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione, precisando, però, che "nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia".

Inoltre anche il cessionario è te...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona