Dal 1° luglio 2021 i termini di prescrizione dei contributi previdenziali sospesi a seguito delle disposizioni emergenziali hanno ripreso il loro ordinario decorso.
L'INPS ha fornito indicazioni relative agli effetti e alle modalità applicative della sospensione dei termini prescrizionali dei contributi obbligatori, prevista rispettivamente dall'art. 37, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e dall'art. 11, c. 9, DL 183/2020 conv. in L. 21/2021 (Circ. INPS 10 agosto 2021 n. 126). La lettura coordinata delle due norme, come chiarisce l'Istituto, può dar luogo a differenti fattispecie che si riepilogano di seguito.
I periodi di sospensione
Nello specifico si tratta di due differenti periodi:
- il Decreto Cura Italia (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni);
- in seguito, il Decreto Milleproroghe (DL 183/2020 conv. in L. 21/2021) ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (182 giorni).
L'INPS ricorda che il Decreto Milleproroghe ha chiarito che qualora la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati, si applicherebbe lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione.
È quindi necessario specificare quanto segue:
- per il termine quinquennale di prescrizione l'intervallo maturato tra il 23 febbraio e 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è considerato neutro ed il computo del periodo residuo ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 aggiungendo quindi 129 giorni al temine originario (sul punto l'INPS rinvia alla Circ. INPS 28 maggio 2020 n. 64);
- se il termine quinquennale di prescrizione è maturato invece dal 31 dicembre 2020 in poi, il nuovo termine si determina sommando entrambi i periodi (129 giorni + 182 giorni) con ripresa dei termini prescrizionali dal 1° luglio 2021.
Quali contributi?
La sospensione dei termini prescrizionali non riguarda tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie. L'INPS infatti specifica che essa non trova applicazione per i contributi dei lavoratori pubblici disciplinati dal D.Lgs. 165/2001, sottolineando in tal modo la doppia disciplina vigente:
- sui contributi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (ex INPDAP) la sospensione della prescrizione fino al 31 dicembre 2022 è prevista da una diversa disposizione (art. 3, c. 10 bis, L. 335/95);
- sui contributi di competenza dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le due disposizioni sin qui esaminate.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle Gestioni pubbliche, il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza precedenti a dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato (Circ. INPS 11 dicembre 2018 n. 117).
Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori a dicembre 2014 per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
L'INPS sottolinea inoltre che non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza dicembre 2014 e gennaio 2015, restando esclusa l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 37 c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Esempi
L'INPS fornisce alcuni esempi per chiarire meglio i casi di interruzione:
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Prescrizione che matura nel periodo 23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020
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- se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
- se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo. In tale ipotesi si applica l'ulteriore sospensione della prescrizione prevista dall'art. 11, c. 9, DL 183/2020 conv. in L. 21/2021 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
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Prescrizione che matura successivamente al 30 giugno 2020
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- se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
- se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Anche in tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 11, c. 9, DL 183/2020 conv. in L. 21/2021;
- se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).
Ovviamente gli effetti delle sospensioni sin qui esaminate non si applicano ai crediti per i quali il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal 1° luglio 2021.
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