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Tassazione dei trust paradisiaci e obblighi di monitoraggio fiscale

01 Settembre 2021 |
La bozza di circolare sulla fiscalità dei trust affronta, tra i vari aspetti, anche i dibattuti temi della tassazione dei trust paradisiaci e dell'applicabilità delle norme sul monitoraggio fiscale ai soggetti coinvolti a vario titolo nel trust.

La bozza di circolare sulla fiscalità dei trust, oltre a quanto già commentato (si vedano le news del 24 agosto e del 27 agosto 2021), tocca anche i dibattuti temi della tassazione dei trust paradisiaci e dell'applicabilità delle norme sul monitoraggio fiscale ai soggetti coinvolti a vario titolo nel trust.

La tassazione dei trust “paradisiaci”

La bozza di circolare si sofferma sul trattamento fiscale dei trust, ricordando la distinzione tra trust trasparenti e opachi, che si fonda sulla presenza o meno di beneficiari di reddito individuati, ossia quei beneficiari che esprimono una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito (v. Circ. AE 6 agosto 2007 n. 48/E), o che vantino un effettivo diritto di credito.

Per quanto riguarda i trust opachi la bozza di circolare presta particolare attenzione a quelli esteri stabiliti in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata.

Ai fini dell'individuazione di detti trust, valgono le disposizioni dell'art. 47-bis c. 1, lett. b) TUIR ossia la verifica del livello di tassazione nominale estero che non deve essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Ciò, sempre con l'insidiosa ulteriore verifica sui regimi speciali applicabili al trust.

Inoltre, nel caso in cui il trust produca esclusivamente redditi finanziari, il livello di tassazione italiano da porre a confronto è quello previsto per tale natura di redditi soggetti a imposta sostitutiva (attualmente pari al 26%).

Ciò detto, per questa tipologia di trust, il reddito è sempre tassato in capo al beneficiario residente anche se questi non rientra nella definizione di beneficiario individuato.

Importante evidenziare che, in ogni caso, la tassazione avviene secondo il principio di cassa, trattandosi per l'appunto di trust opachi e il reddito assumerà sempre la qualifica di redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. g-sexies) TUIR.

Circa la determinazione del reddito, occorre poi rifarsi alla presunzione di cui all'art. 45 c. 4-quater TUIR per il quale, se non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare percepito dal beneficiario residente costituisce reddito. Ciò, come si è già avuto modo di dire su queste pagine, impone che il trustee tenga una contabilità analitica e fornisca precisa informazione sulla natura dell'importo trasferito.

Da ultimo, il documento assume una posizione molto rigida rispetto a tale disciplina, non ammettendo la presentazione di un interpello per chiederne la disapplicazione, come invece era stato ritenuto possibile in dottrina.

La vexata quaestio dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale nei trust opachi

La detenzione di attività estere da parte di un trust comporta naturalmente l'assoggettamento alla disciplina sul monitoraggio fiscale.

Tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 90/2017, i soggetti tenuti all'adempimento sono individuati tra i titolari effettivi del trust. Il richiamo è all'art. 1 c. 2 lett. pp) e all'art. 20 D.Lgs. 231/2007.

Per l'AE, invece, il trust è da assimilare ad altri enti di diritto privato per cui i beneficiari (residenti) individuati o facilmente individuabili, come risultanti dall'atto istitutivo o da altra documentazione (rilevanza delle letters of wishes?) rientrano nella nozione di titolare effettivo e, quindi, devono compilare il quadro RW. Ciò anche nel caso in cui il trust sia discrezionale o estero.

Quanto sopra non è applicabile ai beneficiari successivi, cioè a quei soggetti che sarebbero beneficiari se venissero a mancare altri soggetti.

D'altro canto, precisa l'AE, se un beneficiario riceve un'attribuzione da parte del trustee, ciò significa che egli conosce la sua posizione nei confronti del trust. Presunzione, invero, tutta da dimostrare.

Si ribadisce, poi, che incombe in capo al trustee l'onere di individuare i titolari effettivi e fornire loro i dati necessari per la compilazione del quadro RW.

Autorevole dottrina si è già ampiamente profusa nel sostenere la tesi per la quale i beneficiari di trust opachi non dovrebbero essere soggetti alla normativa sul monitoraggio fiscale e sconforta osservare come le motivazioni già da tempo addotte non siano state prese in considerazione. Peraltro, la duplicazione anche in capo ai beneficiari di obblighi già posti in capo al trust, mal si concilia con il principio di proporzionalità delle disposizioni in materia, richiamato dallo stesso documento.

Di contro si accoglie con favore il chiarimento per il quale il trustee, amministrando beni per conto di terzi e non disponendone nel proprio interesse, è esonerato dalla compilazione del quadro nella propria dichiarazione dei redditi benché assuma la qualifica di titolare effettivo ai sensi della normati antiriciclaggio (ma non in quella del trust, se del caso, in qualità di legale rappresentante). Correttamente, analogo esonero vale anche per il disponente e il guardiano.

Bozza Circ. AE