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Credit tax Super ACE 2021: comunicazione preventiva all’AE

20 Settembre 2021 |
L'AE ha stabilito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Super ACE, nonché le modalità attuative per la cessione del credito: la comunicazione può essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021 mentre le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile sul sito AE (Provv. AE 17 settembre 2021 n. 238235).

Premessa

L'art. 19 DL 73/2021 introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'art. 1 DL 201/2011 (c.d. ACE), valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote IRPEF e IRES di cui agli artt. 11 e 77 TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Il provvedimento in commento stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito. In particolare, è previsto che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La Super ACE 2021

L'art. 19 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi in via transitoria, che agli incrementi del capitale proprio (rappresentati da conferimenti dei soci che rilevano sempre per l'intero importo senza ragguaglio ad anno, accantonamenti di utili a riserva, fatta eccezione per le riserve indisponibili) si possa applicare il coefficiente di remunerazione del 15% in luogo dell'ordinario 1,3%. La variazione in aumento agevolabile con la Super ACE incontra il limite massimo di € 5.000.000, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto dell'impresa: ne deriva che il rendimento nozionale massimo è pari a € 750.000 e il risparmio d'imposta massimo per un soggetto IRES ammonta a € 180.000 (rendimento nozionale per aliquota IRES del 24%). L'incremento del capitale che eccede il limite massimo di € 5.000.000 viene agevolato ma con l'ACE ordinaria per la quale si applica il coefficiente dell'1,3%.

Credi tax e Super ACE

Il legislatore ha previsto la possibilità di fruire della Super ACE sotto forma di credito d'imposta e, quindi con un effetto finanziario anticipato: il credito è computato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF vigenti per il periodo 2020. Il credito d'imposta può essere, alternativamente:

  • utilizzato in compensazione (senza limiti di importo) nel modello F24;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro, la rinuncia o la compensazione dei crediti, o a quello in cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio: l'approvazione delle suddette disposizioni attuative doveva essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021 che è stata il 25 luglio scorso. Questo comportava che entro il 25 agosto 2021 si attendevano le disposizioni attuative affinché le imprese che hanno destinato a riserva l'utile del 2020 o hanno effettuato aumenti di capitale in denaro potessero compensare quanto prima il credito di imposta da Super ACE per ridurre le imposte dovute entro il 15 settembre 2021 in base alla dichiarazione per il 2020. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021 l'atteso provvedimento attuativo della disciplina della c.d. Super ACE, il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all'Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d'imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021 e contiene due norme che ritardano la possibilità di compensare il credito d'imposta:

  • la prima consente di inviare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo a decorrere dal 20 novembre 2021;
  • la seconda concede sino a 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.

Questo mix normativo che subordina la compensazione nel modello F24 alla comunicazione e al riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate sposta a dicembre del 2021 l'orizzonte temporale di fruizione del credit tax e ne impedisce l'utilizzo alla prossima scadenza del 30 novembre 2021 prevista per gli acconti delle imposte 2021.

Il credito d'imposta:

  • non produce interessi;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 109 c. 5 TUIR;
  • può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione;
  • può essere chiesto a rimborso.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Invio della comunicazione

L'istanza, redatta sull'apposita modulistica approvata con il citato provvedimento, va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: entro 5 giorni l'esito positivo dell'invio viene attestato da apposita ricevuta oppure avviene lo scarto dell'istanza.

L'invio dell'istanza può essere effettuato a decorrere dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022); per i soggetti solari, sarà il 30 novembre 2022.

In caso di incrementi successivi all'invio di una comunicazione vanno presentate ulteriori comunicazioni senza indicare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.

I dati richiesti dalla comunicazione sono:

  • natura del soggetto d'imposta;
  • variazione in aumento del capitale proprio;
  • rendimento nozionale e del credito d'imposta

Utilizzo del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta: in presenza di un responso positivo il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, esclusivamente con F24 telematico, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro oppure dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. In alternativa, il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta va indicato.

Cessione del credito d'imposta

In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente: il soggetto cedente deve inviare, con modalità telematiche, la comunicazione della cessione del credito d'imposta, a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente. A sua volta, il cessionario deve comunicare l'accettazione del credito ceduto e può utilizzare il credito d'imposta “acquistato” oppure cederlo a sua volta ad un terzo.