News

Rimborsi IVA: diniego per presentazione dei documenti oltre i termini stabiliti

24 Settembre 2021 |
La Corte di Giustizia UE ha statuito che i principi unionali non ostano alla situazione che una domanda di rimborso IVA sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, tutti i documenti e le informazioni richiesti dall'autorità tributaria (C. Giust. UE 9 settembre 2021 C-294/20).

La Corte di Giustizia UE, richiamando il principio di neutralità fiscale, ha ribadito che le disposizioni dell'ottava direttiva IVA non ostano al riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA qualora il soggetto passivo non abbia presentato le informazioni richieste dall'autorità tributaria locale entro i termini previsti dal diritto interno.

Oltretutto, se la documentazione in parola è prodotta spontaneamente in un momento successivo e cioè nel corso di un procedimento amministrativo, tale comportamento non configura un abuso del diritto così come già stabilito da una consolidata giurisprudenza sul tema.

La causa in oggetto riguarda una società residente in Germania che ha presentato, per gli esercizi 2005 e 2006, alcune domande di rimborso dell'IVA pagata in Spagna. L'esigenza di richiedere la restituzione dell'imposta deriva dall'attività del soggetto passivo tedesco che consiste nella fornitura di autoveicoli a imprese spagnole nell'ambito di contratti di leasing, nonché nella vendita occasionale di veicoli d'occasione sempre sul territorio iberico.

Il 19 marzo 2008, l'amministrazione tributaria spagnola inviava due domande di informazioni, con cui si richiedeva di fornire dettagli sulle operazioni effettuate in Spagna, nonché sulla destinazione dei beni o servizi acquistati, oggetto della domanda di rimborso.

Con decisione del 18 febbraio 2009, l'amministrazione respingeva le domande di rimborso a causa della mancata produzione dei documenti richiesti e la società tedesca, di contro, proponeva reclamo inviando tardivamente solo parte delle informazioni volute.

In conseguenza di ciò, l'amministrazione spagnola, prima di decidere sul reclamo, inviava nuova domanda con cui si invitava la società a precisare l'uso dei beni e/o dei servizi acquistati per i quali si chiedeva il rimborso dell'IVA e di dimostrare che essi erano destinati a operazioni conferenti diritto al rimborso.

In seguito alla mancata risposta relativamente alla nuova richiesta di informazioni, la stessa autorità fiscale spagnola respingeva il reclamo e confermava il diniego di rimborso.

Impugnando tale decisione, la società tedesca presentava ricorso unitamente ai documenti richiesti in sede di rimborso da parte dell'autorità fiscale e successivamente l'Audiencia Nacional (Corte centrale spagnola) decideva di sospendere il procedimento per sottoporlo alla Corte di Giustizia UE.

In particolare, i dubbi vertono con riguardo alle seguenti questioni:

  • se sia legittimo perdere il diritto al rimborso qualora non siano state fornite le informazioni entro i termini previsti dalla legge nonostante la produzione documentale sia stata inviata successivamente alla decisione di diniego e in sede di riesame in via amministrativa oppure giurisdizionale;
  • se il comportamento del soggetto passivo che, senza giustificato motivo, fornisce volontariamente le informazioni richieste in un momento successivo rispetto alle scadenze previste possa essere considerato abuso del diritto.

Con riguardo alla prima questione, la Corte afferma che il sistema comune dell'IVA deve garantire la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo delle stesse e purché, ovviamente, le operazioni effettuate dal soggetto passivo siano soggette all'imposta.

Tale principio trova il suo fondamento in due differenti diritti: quello di richiedere il rimborso dell'IVA pagata in uno Stato membro differente rispetto allo Stato di residenza e quello di detrarre l'imposta nel proprio Paese UE.

Difatti, quest'ultimo diritto è propedeutico alla possibilità di presentare l'istanza di rimborso in quanto i principi unionali su cui si fonda l'IVA hanno lo scopo di sollevare interamente il soggetto passivo dall'onere dell'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche (siano esse svolte nel Paese di residenza o meno).

Secondo una consolidata giurisprudenza, inoltre, tali diritti non possono essere soggetti a limitazioni e devono essere concessi se sono rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente, anche se alcuni requisiti di carattere formale sono stati omessi dal contribuente (sempreché la violazione di tali requisiti formali non abbia inficiato la prova dell'esistenza di quelli sostanziali).

Di contro, l'ottava direttiva IVA (artt. 3 e 4) prevede che il rimborso dell'imposta è concesso qualora siano presentate le fatture originali (o i documenti di importazione) relativi alle operazioni oggetto dell'istanza.

Nel caso di specie, quindi, la questione riguarda, di fatto, non la violazione dei requisiti formali ma più che altro la data in cui la documentazione è stata prodotta e messa a conoscenza dell'autorità tributaria.

Tutto ciò premesso, la Corte conclude che l'ottava direttiva non ha introdotto misure che impediscono di prendere in considerazione prove fornite successivamente ad un termine prestabilito (in tal caso in seguito alla decisione di diniego da parte dell'amministrazione fiscale spagnola) purché siano rispettati due principi:

  • effettività, in base a cui la facoltà di presentare una domanda di rimborso non può essere concessa senza alcuna limitazione temporale in quanto, contrariamente, si violerebbe il principio di certezza del diritto. In tal modo, i diritti e gli obblighi del contribuente potrebbero essere oggetto di controversia all'infinito;
  • equivalenza, in base al quale le disposizioni procedurali nazionali devono essere equivalenti per tutte le situazioni analoghe soggette al diritto interno. Nel caso di specie, però, spetterà al giudice di rinvio stabilire se tale principio è stato rispettato.

Con riguardo, infine, al possibile abuso del diritto, la Corte ha ribadito che le autorità nazionali devono negare il diritto alla detrazione qualora sia dimostrato l'intento fraudolento del contribuente.

A tal proposito, la prova del comportamento abusivo in materia di IVA si manifesta con la sussistenza di due condizioni:

  • le operazioni poste in essere hanno come risultato la concessione di un'agevolazione fiscale contraria all'obiettivo perseguito dal diritto unionale e dalla normativa nazionale;
  • l'unico scopo di suddette operazioni sia quello di conseguire tale agevolazione fiscale, senza che vi sia quindi una ragione economica alla base di dette operazioni.

In un tale contesto, secondo la Corte, non è sufficiente che il soggetto passivo fornisca volontariamente le informazioni in un momento successivo ad un termine prestabilito per ritenere che tale atto sia finalizzato ad ottenere un'agevolazione fiscale. Dunque, tale comportamento non costituisce abuso del diritto.