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Nuove modalità di richiesta delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi

29 Settembre 2021 |
Giulio D'Imperio
Dal 4 ottobre 2021 sarà disponibile lo specifico servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, tramite il quale l'INPS potrà recepire telematicamente in tempo reale tutte le informazioni riguardanti la malattia dei lavoratori marittimi (Circ. INPS 28 settembre 2021 n. 145).

Il passaggio dall'IPSEMA all'INPS e INAIL

A seguito del passaggio di competenze dall'IPSEMA all'INPS della gestione diretta dell'erogazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo riguardanti i lavoratori naviganti (art. 10, c. 3, DL 76/2013 conv. in L. 99/2013), l'INPS ha messo in atto un processo di informatizzazione con il preciso intento da un lato di semplificare la procedura, dall'altro di eliminare la documentazione cartacea a cui si è fatto ricorso.

Le prime istruzioni operative relative al predetto passaggio di competenze sono state diramate attraverso l'emanazione della Circolare congiunta INPS/INAIL 23 dicembre 2013 n. 179, in cui sono stati illustrati gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione e i flussi di lavorazione a partire dal 1° gennaio 2014.

Dopo un iniziale periodo in cui è stato sfruttato il gestionale dell'INAIL, l'INPS ha provveduto ad una totale rigenerazione del proprio gestionale applicativo informatico riguardante le specifiche lavorazioni dei marittimi. Questo ha significato fino ad ora una parziale informatizzazione del processo che ha visto la sostituzione dei Modelli cartacei “Mal 1” Mal 2” e “Mal 3” con una modulistica telematica. La modulistica cartacea è rimasta in uso soltanto per le casistiche avvenute in Italia e per l'estero quando la certificazione viene compilata dalle istituzioni localmente competenti, in quanto questi soggetti operano al di fuori degli assetti organizzativi del ministero della Salute.

I certificati di malattia telematici (CDM) rilasciati dagli ambulatori USMAF-SASN essendo simili a quelli previsti per la generalità dei lavoratori non sono risultati idonei a poter procedere alla liquidazione della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi, in quanto in essi non sono riportate le informazioni aggiuntive presenti nei modelli cartacei Mal 1” Mal 2” e “Mal 3”. Tutto ciò ha comportato che il lavoratore marittimo ha dovuto fornire le informazioni riportate precedentemente nei modelli cartacei, presentendo alla struttura territoriale INPS competente il libretto di navigazione insieme alla comunicazione del numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC) che viene rilasciato al momento della presentazione del certificato telematico al medico che lo redige. Coloro che invece sono sprovvisti del libretto di navigazione devono presentare analoga documentazione che abbia un contenuto equivalente.

Come inviare la comunicazione dal 4 ottobre 2021

Dal 4 ottobre 2021 la comunicazione di malattia andrà comunicata telematicamente dal lavoratore tramite il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, accessibile attraverso lo SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o per mezzo di un patronato, oppure di un intermediario autorizzato dall'INPS.

Per poter procedere all'invio della comunicazione integrativa, prevista per l'inizio di eventi di inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro od in disponibilità retribuita, oppure temporanea inidonietà all'imbarco a causa di una malattia comune, è necessario fornire i seguenti dati:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • indicazione del natante su cui è stata prestata l'attività lavorativa, sia che si tratti di personale navigante sia di dipendente di un armatore o del settore della pesca;
  • qualifica con cui il lavoratore è stato inquadrato;
  • IBAN, e se trattasi di IBAN estero al di fuori dell'area SEPA, occorrerà indicare il codice SWIFT/BIC e per il pagamento su IBAN estero occorrerà allegare telematicamente il modulo di identificazione finanziaria, se non è stato già consegnato all'INPS;
  • documentazione da cui si evinca la data dello sbarco (una copia del libretto di navigazione oppure una documentazione equivalente rilasciata dal datore di lavoro, o dalla Capitaneria di porto o da soggetti esteri abilitati), se si tratta di lavoratore navigante.