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Regime del margine: detrazione IVA in caso di acquisto di terreni

11 Ottobre 2021 |
La Corte UE ha specificato che rientrano nel regime speciale del margine anche le cessioni di fabbricati e terreni edificabili acquistati da un soggetto passivo che non ha avuto il diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto di detti beni, a prescindere che questi ultimi siano o meno assoggettati al tributo (C. Giust. UE 30 settembre 2021 C-229/20).

La corte UE ha chiarito che l'ambito di applicazione del regime speciale del margine si estende non solo alle operazioni di cessione i cui relativi acquisti siano stati assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ma anche quando questi ultimi non sono assoggettati al tributo sempreché il prezzo di acquisto per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA assolto a monte dal venditore iniziale.

Il caso riguarda il rifiuto, da parte dell'amministrazione finanziaria francese, di rimborsare l'IVA versata in merito alla vendita di terreni edificabili ceduti a soggetti privati negli anni 2007 e 2008.

In particolare, la società in questione, in qualità di soggetto che svolgeva attività di lottizzante, aveva acquistato terreni non urbanizzati da privati o enti locali e pertanto tali operazioni non erano state assoggettate all'IVA.

Successivamente, dopo aver suddiviso detti terreni in lotti e aver proceduto a lavori di installazione di reti a servizio di tali lotti, quali reti di viabilità, di distribuzione di acqua potabile, di elettricità, di gas, reti fognarie o di telecomunicazioni, la società aveva ceduto i terreni (nel frattempo qualificati come edificabili) a persone fisiche, assoggettando queste operazioni al regime del margine.

In un secondo momento, la società decideva di presentare all'amministrazione fiscale una richiesta di rimborso dell'IVA versata, sostenendo che tali cessioni non solo non erano soggette al tributo ma che non rientravano nemmeno nel regime di tassazione particolare sul margine.

Tutto ciò premesso, in merito a quanto sopra esposto, la sentenza della CGUE verte principalmente su due questioni in ordine al perimetro di applicazione del regime speciale di questione e cioè:

  • se lo stesso sia applicabile anche alle operazioni di cessione di immobili il cui acquisto non sia stato assoggettato all'imposta perché non rientra nel campo di applicazione del tributo o perché, pur rientrandovi, ne è esente;
  • se devono essere escluse dal regime le operazioni su terreni acquistati come non edificati e divenuti edificabili solo successivamente (in fase cioè di rivendita e in seguito a modifiche delle loro caratteristiche).

Con riguardo alla prima questione, il dubbio nasce da un “ostacolo” di tipo linguistico.

In particolare, la versione francese della direttiva IVA, in relazione alla disposizione riguardante la rivendita di beni immobili e terreni edificabili (art. 392 Dir. CE 2006/112), fa riferimento unicamente all'assenza del diritto alla detrazione, senza precisare l'origine oggettiva di tale assenza (e cioè se la transazione iniziale non era assoggettata al tributo per sua natura ovvero se lo era senza che fosse consentita una successiva detrazione).

La versione inglese della stessa disposizione prevede, invece, che l'IVA sull'acquisto del bene in parola non è detraibile, lasciando, quindi, intendere che l'operazione deve obbligatoriamente rientrare nel perimetro di applicazione del tributo.

A riguardo, la Corte precisa che, in caso di differenze linguistiche di un testo, è necessario perseguire gli obiettivi di neutralità fiscale dell'imposta in accordo alle finalità stesse del regime speciale.

A tal proposito, una base imponibile ridotta può essere applicata nel caso in cui un bene, già assoggettato all'IVA a titolo definitivo, sia successivamente reintrodotto nel “circuito commerciale” e assoggettato quindi nuovamente all'imposta. Tutto ciò evita una distorsione del principio di neutralità che, diversamente, comporterebbe un eccessivo onere fiscale a carico dei “rivenditori”.

Peraltro, non tutti gli acquisti di terreni edificabili sono soggetti necessariamente ad IVA per natura e quindi un regime speciale che include nel proprio perimetro di applicazione solo quelli assoggettati ad imposta, nel caso di reinserimento di detti beni in un processo economico, ciò comporterebbe che cessioni simili sarebbero trattate diversamente dal punto di vista IVA (violando così il principio di neutralità di cui sopra).

Alla luce di quanto esposto, la Corte ha stabilito che il regime del margine può essere applicato alle cessioni di terreni edificabili anche quando il loro acquisto non sia soggetto a IVA purché ab origine l'operazione inziale rientri nell'ambito di applicazione del tributo (ad esempio quando il venditore iniziale è un privato che si limita a gestire il proprio patrimonio personale).

Con riguardo, invece, alla seconda questione, la direttiva IVA deve essere interpretata in senso restrittivo e quindi la disposizione riguardante il regime speciale può essere applicata solo a terreni edificabili (e non anche a quelli non edificati).

Affinché, però, si possa parlare di terreno edificabile è necessario che lo stesso:

  • sia destinato a supportare un fabbricato;
  • sia considerato tale nella normativa nazionale dello Stato membro.

A tal proposito, a nulla influisce, secondo la Corte, che i terreni siano stati oggetto di trasformazione da parte del soggetto passivo‑rivenditore, purché essi possano essere qualificati come terreni edificabili al momento della loro rivendita e che le urbanizzazioni effettuate non siano qualificate come fabbricati.

C. Giust. UE 30 settembre 2021 C-229/20