Redditi di collaborazione erogati al soggetto non residente22 Ottobre 2021
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I committenti italiani che intendono impiegare lavoratori parasubordinati non residenti in Italia devono prestare attenzione agli obblighi fiscali e previdenziali, essendo disciplinati non solo dalla normativa interna, ma anche dagli accordi internazionali. Il caso potrebbe essere quello di un cittadino italiano, residente ai fini fiscali in Belgio, dove svolge attività lavorativa subordinata, che conclude un contratto di collaborazione con committente italiano.
I compensi erogati in relazione a rapporti di collaborazione sono qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 lett. c bis, TUIR). La normativa fiscale distingue, inoltre, tra:
Da un punto di vista previdenziale, tali redditi, salvo specifiche esclusioni, sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/95).
Tassazione del collaboratore non residente I redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, corrisposti da un committente residente in Italia, sono imponibili, indipendentemente dal luogo dove è svolta l'attività lavorativa (art. 23, c. 2 lett. b, TUIR). La tassazione per il collaboratore non residente avviene con la ritenuta a titolo di imposta del 30% (art. 24, c. 1 ter, DPR 600/73). La richiamata regola subisce deroghe in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, come confermato anche dalla Risp. AE 18 luglio 2019 n. 271. In particolare, la ripartizione della potestà impositiva in relazione al reddito derivante da collaborazioni atipiche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 Modello OCSE. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Belgio è conforme al Modello OSCE, pertanto i compensi erogati in relazione alle collaborazioni atipiche, secondo il richiamato art. 15 paragrafo 1, sono imponibili nel Paese di residenza del collaboratore – nel nostro caso il Belgio – salva l'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia svolta in Italia. In tale ultima ipotesi, la tassazione in Italia in capo al lavoratore parasubordinato sarà relativa ai redditi prodotti sul territorio nazionale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 30%. Non si ritiene, infatti, applicabile la speciale esenzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 15 della Convenzione, in quanto il pagamento dei redditi da parte di un committente residente non consente di soddisfare la condizione di cui alla lett. b del citato paragrafo 2 dell'art. 15. L'eventuale doppia imposizione potrà essere evitata secondo le disposizioni dell'art. 23 della Convenzione con il Belgio.
Aspetti previdenziali Gli obblighi previdenziali del committente italiano che conclude un accordo di collaborazione con un soggetto fiscalmente non residente in Italia sono disciplinati dalla normativa interna, nonché dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Nel caso di personale residente in uno Stato membro, come il Belgio, la determinazione della legislazione previdenziale applicabile segue le regole di coordinamento contenute nel Reg. CE 883/2004. Il richiamato regolamento prevede, da un lato, il principio di territorialità dell'obbligo previdenziale, in base al quale un soggetto che lavora in uno Stato è tenuto a versare i contributi in tale Stato, dall'altro, il principio dell'unicità della prestazione previdenziale per cui un lavoratore può essere soggetto soltanto alla legislazione di uno Stato, anche se svolge attività in più Stati membri. L'INPS, nel ricordare tali principi, ha confermato le regole da seguire nella determinazione della legislazione applicabile per i lavoratori soggetti alla gestione separata (Circ. INPS 16 ottobre 2018 n. 102). In primo luogo, viene precisato che l'inquadramento dell'attività esercitata, riconducibile al rapporto di lavoro dipendente o autonomo, debba essere effettuata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l'attività è esercitata. Nel caso l'attività sia inquadrata come produttiva di reddito di lavoro dipendente, lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Paese di residenza per almeno il 25% rende applicabile solo la normativa dello Stato di residenza. La situazione risulta analoga anche se la qualificazione del rapporto di lavoro sia di tipo autonomo. Individuata la legislazione applicabile sarà necessario ottenere il certificato A1 presso l'autorità competente (art. 13 Reg. CE 883/2004). |