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Esonero per assunzioni di donne lavoratrici: domande a partire dall’11 novembre

08 Novembre 2021 |
Arriva il via libera all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate/svantaggiate previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (Mess. INPS 5 novembre 2021 n. 3809). Dopo l'autorizzazione della Commissione Europea del 28 ottobre scorso, finalmente giunge a conclusione l'iter di uno degli incentivi più attesi dai datori di lavoro. Si propone un quadro riassuntivo dell'agevolazione, rammentando che le prime indicazioni dell'INPS sono nella Circ. INPS 22 febbraio 2021 n. 32 e nel Mess. INPS 6 aprile 2021 n. 1421.

Il contesto normativo

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, c. da 9 a 11, L. 92/2012 nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui (art. 1, c. 16, L. 178/2020). Le assunzioni incentivabili possono essere sia a tempo indeterminato che determinato, in quanto la norma non specifica alcuna limitazione in proposito. Il beneficio spetta inoltre per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e per i rapporti di lavoro part-time.

Sono altresì agevolabili i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ed i rapporti in regime di somministrazione.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (art. 1, c. 17, L. 178/2020).

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore previste per i lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Soggetti beneficiari

L'esonero in trattazione spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Ne restano invece esclusi:

  • le Pubbliche Amministrazioni;
  • le imprese del settore finanziario;
  • i rapporti di lavoro intermittente;
  • i rapporti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017.

Misura dell'esonero

L'esonero trova la sua genesi nell'art. 4, c. da 9 a 11, L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e la Legge di Bilancio 2021 ne ha ampliato la misura portandola al 100% nel limite di € 6.000 annui. La riduzione si applica anche ai premi INAIL (Circ. Min. Lav. 27 giugno 2013 n. 34 e Circ. INAIL 23 maggio 2014 n. 28).

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. La contribuzione oggetto di esonero è quella datoriale con esclusione:

  • dei contributi che non hanno natura previdenziale;
  • dei contributi destinati al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.” (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
  • del contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del medesimo decreto e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DM 7 aprile 2016 n. 95269;
  • del contributo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 25, c. 4, L. 845/78) previsto per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'agevolazione ha una durata che si articola come segue:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, spetta per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla scadenza è prevista la restituzione del contributo addizionale 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato (art. 2, c. 30, L. 92/2012).

Lavoratrici che danno diritto all'agevolazione

Danno diritto al beneficio in esame le seguenti categorie di lavoratrici:

  • donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi (è richiesto lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015);
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovunque residenti, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale (D.M. 16 ottobre 2020 per il 2021);
  • donne di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

I requisiti devono sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, come precisa la Circ. INPS 22 febbraio 2021 n. 32, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello dell'eventuale proroga/trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Condizioni di spettanza e presupposti

Per l'applicazione del beneficio occorre rispettare alcune condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015).

Alle predette condizioni si aggiunge l'osservanza di alcuni particolari presupposti:

  • incremento occupazionale:
  • l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • rispetto del diritto di precedenza;
  • assenza di sospensioni dal lavoro in atto, connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

Infine, l'esonero non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Il beneficio è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto il divieto di cumulo con altri regimi. Il cumulo si applica con un particolare criterio temporale secondo il quale l'ultimo esonero introdotto in ordine di tempo, si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta.

Modalità operative per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2021

L'INPS comunica che dal 11 novembre 2021 sarà disponibile la procedura per la presentazione delle domande utilizzando il modulo “92-2012” già presente all'interno del Cassetto previdenziale e opportunamente rivisitato (Mess. INPS 5 novembre 2021 n. 3809). L'Istituto ribadisce l'obbligo di inviare una comunicazione online per ogni evento incentivabile, pertanto il modulo non è cumulativo.

In via preliminare si rammenta che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. Con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, come affermato in premessa, la Commissione ha autorizzato l'esonero in argomento per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 mentre si attende un'ulteriore autorizzazione per la fruizione del beneficio in relazione alle assunzioni/trasformazioni da effettuare dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre del medesimo anno.

Per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i beneficiari potranno esporre, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando secondo le consuete modalità l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

L'esposizione del beneficio all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> dovrà avvenire indicando:

  • nell'elemento <CodiceCausale>: il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
  • nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

I datori di lavoro autorizzati, con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica dovranno compilare la sezione ListaPosPA e per ciascun mese oggetto dell'esonero, indicando in <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>:

  • nell'elemento <AnnoRif>: l'anno oggetto dell'esonero;
  • nell'elemento <MeseRif>: il mese di oggetto dell'esonero;
  • nell'elemento <CodiceRecupero> il valore “21” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
  • nell'elemento <Importo>: l'importo del contributo oggetto di esonero.

Il beneficio potrà essere esposto a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Per quanto riguarda invece il settore agricolo, i datori di lavoro valorizzeranno nel flusso UniEmens, sezione Posagri, a decorrere dal mese di competenza novembre 2021, gli elementi seguenti:

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • <CodAgio> “3H” che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.