Sanabile con ravvedimento l’omessa compilazione del quadro RW09 Novembre 2021
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Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente che l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi non configura un'ipotesi di omessa dichiarazione, ragion per cui è sempre possibile ravvedere la violazione presentando una dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l'omessa dichiarazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, di alcuni trasferimenti di denaro all'estero, in violazione della normativa di contrasto ai “paradisi fiscali” secondo cui “gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (…) in violazione degli obblighi di dichiarazione (…) ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione” (ex art. 12 DL 78/2009). Limitatamente a una parte delle somme trasferite il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa, che, tuttavia, l'Ufficio accertatore aveva ritenuto tardiva, in quanto presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, ed incompleta, perché non riferita alla totalità delle somme trasferite all'estero. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente con riguardo alle somme oggetto di ravvedimento, confermando l'atto impositivo per le restanti somme oggetto di contestazione. La Commissione Tributaria Regionale adita dall'Ufficio, invece, annullava integralmente l'avviso di accertamento argomentando che: 1) con riferimento alle somme oggetto di ravvedimento, la mancata compilazione del quadro RW non potesse qualificarsi alla stregua di una omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì come la mera mancata compilazione di una parte di essa, con conseguente emendabilità della stessa tramite ravvedimento operoso; 2) per le somme non ravvedute, non potesse operare la presunzione di attività non dichiarata in quanto, trattandosi di pagamenti effettuati sugli ordinari canali bancari con chiara indicazione della causale del versamento, le stesse non erano in alcun modo riconducibili alla categoria delle attività detenuta all'estero ai sensi della normativa sopra richiamata. L'Agenzia delle Entrate interponeva ricorso per cassazione insistendo, quanto alle somme oggetto di ravvedimento, con la tesi della natura di autonoma dichiarazione fiscale del quadro RW, dunque, valida solo se presentata al più tardi il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Di diverso avviso la Suprema Corte, per la quale il modulo RW non è un'autonoma dichiarazione fiscale, ma solo una parte della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, in cui deve essere indicata, tra l'altro, la somma dei trasferimenti di capitali effettuati all'estero nell'anno di imposta. Pertanto, se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi omettendo la compilazione di un quadro o modulo, ma completandola in tutte le ulteriori parti, non ricorre l'ipotesi dell'omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente possibilità di ravvedere la violazione presentando una integrazione integrativa. La Cassazione richiama, a tal fine, il principio di diritto – già espresso in relazione a un diverso tributo – secondo cui alla dichiarazione dei redditi va riconosciuta natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, emendabile o ritrattabile dal contribuente in caso di errore, con effetti differenti a seconda del momento, precedente o successivo all'avviso di liquidazione della maggiore imposta, in cui il contribuente ha effettuato la rettifica. Nel caso di specie la dichiarazione integrativa di rettifica era stata pacificamente presentata dal contribuente prima della notificazione dell'atto impositivo, e non sussisteva una specifica disciplina normativa delle conseguenze della tardiva dichiarazione (art. 5 c. 2 DL 167/90, ratione temporis applicabile). Giova ricordare che l'omessa compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, potendo dar luogo oltre alle sanzioni legate al monitoraggio fiscale anche alle sanzioni previste per l'omesso versamento delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE). Per le omissioni da monitoraggio fiscale è dovuta una sanzione fissa di € 258 se il quadro RW è presentato tardivamente entro 90 giorni dal termine ordinario, se presentato oltre i 90 giorni è dovuta invece una sanzione dal 3% al 15% di quanto non dichiarato detenuto in Paesi non black list o dal 6% al 30% di quanto non dichiarato detenuto in Paesi black list. In quest'ultimo caso, tra l'altro, dovrà essere versata anche la sanzione per dichiarazione infedele (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97). A tali sanzioni, come osservato, possono aggiungersi ulteriori sanzioni per l'omesso versamento delle imposte patrimoniali (art. 13 D.Lgs. 471/97). Naturalmente tutte le sanzioni sopra riportate devono essere lette in combinato con la normativa sul ravvedimento operoso. |