Responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori insoddisfatti23 Novembre 2021
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Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2945 c. 3 c.c.).
A tale proposito, la Cassazione, in una recente decisione, ha ribadito che il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma del quale sia, comunque, provata la sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso solo quando quest'ultimo alleghi e dimostri l'esecuzione di pagamenti in violazione del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri creditori (c.d. par condicio creditorum).
Il creditore che affermi di essere stato pretermesso nella fase della liquidazione a vantaggio di altri creditori e faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore deve, quindi, dedurre:
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