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Reingegnerizzazione sistema Aida: novità per gli operatori dal 2022

01 Dicembre 2021 |
Prosegue il percorso di trasformazione digitale promosso dall'Agenzia delle dogane con l'obiettivo di favorire l'innovazione, il progresso e la crescita economica, attraverso l'informatizzazione delle procedure e l'introduzione di nuove tecnologie. Dopo numerose sperimentazioni, dal 1° gennaio 2022 sarà operativo il nuovo sistema per la gestione delle dichiarazioni doganali di importazione, con obbligo di utilizzo dei tracciati H1-H7.

Reingegnerizzazione del Sistema Aida

La reingegnerizzazione del Sistema Aida, promossa dall'Agenzia delle dogane (Nota AD 2 dicembre 2019 n. 201666 e Nota AD 29 dicembre 2020 n. 466876), ha l'obiettivo di incentivare l'informatizzazione e la digitalizzazione delle procedure doganali, adeguando il sistema nazionale agli standard previsti dalla Commissione europea e dal Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, in prosieguo Cdu).

Il nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni doganali all'importazione, obbligatorio dal 1° gennaio 2022, garantisce maggiore flessibilità per gli operatori, consentendo l'invio incrementale e differito dei dati, grazie a codici di svincolo non più legati solamente alle bollette doganali.

Aumenta, inoltre, il numero massimo di prodotti inseribili in ogni dichiarazione, fino a 999 singoli. Il nuovo formato XML (extensible markup language), infatti, oltre a fornire un linguaggio standard per il tracciamento delle merci, permette di superare il limite di 40 singoli per dichiarazione doganale.

Un'ulteriore novità è data dalla possibilità di procedere allo svincolo delle merci per un'intera dichiarazione o per articolo, mediante l'indicazione di un apposito codice documento (33YY - "Svincolo per intera dichiarazione").

Il progetto supporta numerose semplificazioni previste dal Codice doganale dell'Unione, come la dichiarazione semplificata, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante e lo sdoganamento centralizzato (art. 179 Cdu, art. 149 Reg. UE 2446/2015, artt. 229 e 232 Reg. UE 2447/2015, artt. 18 e 20 Reg. UE 341/2015).

L'aggiornamento del sistema Aida prevede, inoltre, nuove modalità di supporto per gli operatori, basate sui più recenti standard internazionali. Sarà possibile, infatti, lo scambio di messaggi in formato XML tramite web services.

Oltre al riconoscimento di numerose Certification authorities per l'identificazione e la firma digitale, gli utenti potranno accedere al sistema tramite SPID o CNS.

Le diverse fasi della dichiarazione doganale

In linea con i processi di sdoganamento definiti dalla Commissione europea, la versione reingegnerizzata di Aida distingue le diverse fasi di lavorazione della dichiarazione doganale, ossia registrazione, accettazione, eventuale controllo e svincolo.

Tale approccio consente di accedere a banche dati esterne (come per esempio Certex, Customs Decisions System, REX) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale.

L'accettazione della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l'attribuzione del numero di registrazione MRN (Master Reference Number).

Attraverso il nuovo sistema è possibile, inoltre, procedere alla rettifica o all'annullamento della dichiarazione doganale.

I nuovi messaggi per l'importazione

Con la reingegnerizzazione del sistema Aida, dal 1° gennaio 2022 non sarà più possibile utilizzare il sistema B1 - IM per le dichiarazioni di importazione, ma sarà necessario utilizzare uno dei nuovi tracciati:

  • H1 - Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale, uso specifico, dichiarazione di uso finale;
  • H2 - Dichiarazione di deposito doganale;
  • H3 - Dichiarazione di ammissione temporanea;
  • H4 - Dichiarazione di perfezionamento attivo;
  • H5 - Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
  • H6 - Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica;
  • H7 - Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 paragrafo 1 o dell'art. 25 paragrafo 1 Reg. CE 1186/2009;
  • I1 - Dichiarazione semplificata;
  • I2 - Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.