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Il decreto Antifrode nella Circolare AE n. 16

13 Dicembre 2021 |
Il percorso repentino del DL 157/2021, se da un lato ha reso palese l'urgenza di porre rimedio all'utilizzo fraudolento delle agevolazioni fiscali, dall'altro ha sofferto di una formula eccessivamente lapidaria, che ha lasciato diverse ombre da chiarire. Il richiamato DL Antifrode sembra, peraltro, destinato ad essere abrogato e, contestualmente, inglobato nella legge di bilancio 2022.

I nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità

La modifica dell'art. 119 DL 34/2020 ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità per il Superbonus, oltre alle ipotesi già previste per la cessione del credito e lo sconto in fattura, anche nel caso in cui l'agevolazione sia fruita direttamente in dichiarazione.

A fronte dei dubbi nati in relazione ai casi di esclusione, il documento di prassi puntualizza che il visto non è richiesto al contribuente che utilizza direttamente la dichiarazione precompilata nella sua diversa forma di 730 o di Modello Redditi, unitamente al caso di invio da parte del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In merito all'ampiezza del visto, lo stesso riguarderà solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente dovrà, pertanto, ottenerlo entro la data di presentazione della dichiarazione e conservare la relativa documentazione. Il visto presente nel frontespizio dei Modelli, come finora conosciuti, che ne abbraccia l'intero contenuto, non solo continuerà a riguardare i casi normativamente previsti (es. le compensazioni superiori a € 5.000), ma, se presente, assorbirà anche l'obbligo introdotto dal DL 157/2021.

L'Agenzia precisa come il combinato disposto del vecchio c. 15 e del riscritto c. 11 dell'art. 119 permetta la detraibilità delle spese del visto di conformità anche nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione. Il tutto si risolve nell'ambito di una norma già esistente per il Superbonus, mentre, al momento, nulla è disposto con riguardo alle spese del visto che diventa obbligatorio per tutte le altre detrazioni nel caso di cessione del credito o sconto in fattura. In merito, nell'audizione del CNDCEC alla Legge di Bilancio 2022, è stato proposto un emendamento proprio per integrare tale mancanza.

Una delle principali preoccupazioni legata al decreto Antifrode è l'ambito di applicazione temporale, puntualizzato nella circolare in esame.

Per il Superbonus l'obbligo di apposizione delvisto decorre dal 12 novembre 2021:

- per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture e ai pagamenti effettuati dopo tale data. Quindi sono fuori dall'obbligo i dichiarativi anno 2020, anche se integrati;

- per i titolari di reddito d'impresa, a cui si applica il principio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12.11.2021 a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Anche in questo caso, sembra potersi estendere l'affermazione che esclude i dichiarativi 2020.

Tali principi, come si dirà a breve, sono applicabili anche in relazione agli “altri” bonus edilizi.

La novità più dirompente, infatti, è l'ampliamento, operato con l'introduzione del c. 1-ter all'art. 121, che ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità edell'attestazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus, elencati al c. 2 dell'art. 121, quando sono utilizzate le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito. Nessun obbligo, pertanto, sussiste nel caso di fruizione diretta degli stessi nella dichiarazione dei redditi.

La circolare, ripercorrendo le definizioni dell'istituto, ribadisce che tale visto è rilasciato dai medesimi soggetti previsti dal Superbonus e, nel caso di infedeltà, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 241/97.

Per quanto riguarda lo spartiacque del 12 novembre scorso, riprendendo quanto già affermato in merito alla tutela dell'affidamento dei contribuenti in buona fede, l'Agenzia codifica la ripartizione temporale dell'obbligo di visto per gli “altri bonus edilizi” come segue:

- nessun obbligo se l'invio della comunicazione si è perfezionato entro l'11 novembre 2021;

- nessun obbligo di apposizione del visto per le comunicazioni inviate dal 12 novembre 2021 se, precedentemente a tale data:

  • sia stato concluso l'accordo di cessione (che può essere libero nella forma e la cui data è indicata nel modello di Comunicazione), o si abbia già l'annotazione dello sconto nel relativo documento;
  • sia stata emessa la fattura, e la stessa sia stata pagata nel caso dei beneficiari cui si applica il criterio di cassa. A tal riguardo si applicano le definizioni di sostenimento delle spese, a seconda del tipo di beneficiari, come indicato per il Superbonus.

Nel caso di cessione delle rate residue con accordi perfezionati post 12 novembre 2021, nulla cambia nel caso del Superbonus, applicandosi la normativa previgente. Per gli altri bonus, invece, sarà necessario ottemperare ai nuovi obblighi, vale a dire visto di conformità e attestazione di congruità.

L'attestazione della congruità delle spese

Accanto all'estensione del visto di conformità il Decreto Antifrode rafforza, ove presente, o rende obbligatoria, l'attestazione di congruità delle spese.

Con riguardo al Superbonus, che già prevedeva tale verifica, attraverso la modifica del c. 13-bis dell'art. 119, viene aggiunto quale riferimento, oltre al cosiddetto DM “Requisiti” (6.8.20), un ulteriore emanando decreto del Ministro della transizione ecologica, che fisserà valori massimi per talune categorie di beni.

Sul punto, la circolare precisa che, nelle more dell'adozione del nuovo DM, la congruità delle spese potrà essere attestata:

- per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, facendo riferimento al DM 6 agosto 2020;

- per le altre tipologie di interventi il criterio è quello residuale di cui all'art. 119 c. 13-bis DL 34/2020.

L'attestazione di congruità non è dovuta nel caso del Sismabonus acquisti (art. 16 DL 63/2013), atteso che l'agevolazione fa riferimento ad un prezzo d'acquisto risultante da atto pubblico.

Tali prescrizioni si rendono applicabili anche all'obbligo di asseverazione introdotto dal DL 157/2021, in tutti i casi di cessione o sconto in fattura delle detrazioni Non Sismabonus.

Trattandosi di un nuovo adempimento, il documento di prassi cerca di fissarne il perimetro. Dal punto di vista soggettivo, l'attestazione potrà essere rilasciata dai tecnici abilitati nell'ambito degli interventi Sismabonus, mentre, con riferimento alla forma, la stessa potrà essere libera (ove non esistenti modelli normativamente previsti), eccezion fatta per le formule legate alle dichiarazioni non veritiere di cui agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.

Infine l'Agenzia riconosce che, non essendovi un obbligo simile al Superbonus, l'attestazione per le altre detrazioni può essere rilasciata anche in assenza di uno SAL. Nel rispetto della ratio del DL 157/2021, e considerando che nell'ambito di tali agevolazioni “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori”, la nuova attestazione della congruità non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Il rafforzamento dei controlli

L'art. 2 DL 157/2021 disciplina quelli che sono gli strumenti messi in campo dal legislatore al fine di poter rafforzare i controlli preventivi sull'utilizzo delle agevolazioni legate ai bonus edilizi.

Il §2 della circolare si apre esplicitando un chiarimento che, di fatto, pervade l'intero documento. Si evidenzia come i nuovi presidi preventivi, non toccano i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria che spazieranno sulle operazioni sia antecedenti che successive alla nuova norma.

Entrando nel merito di tali disposizioni, il nuovo art. 122-bis prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate di sospendere per un periodo di 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura caratterizzate da profili di rischio. Nell'ambito di tale sospensione ricadono anche i crediti d'impostadi cui all'art. 122 Decreto Rilancio, ovvero quelli nati nel periodo emergenziale.

I profili di rischio sono quelli già individuati dalla norma e che si fondano sull'analisi delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'AF. Sebbene il bacino dei dati dell'AF risulti essere informato ad un livello sicuramente superiore, è doverosa una riflessione in merito alla sospensione di comunicazioni che, si ricorda, sono state precedentemente vistate da professionisti.

Nel caso di esito negativo dei controlli la comunicazione si considera non effettuata, se, invece, la rischiosità non è confermata, la comunicazione produce i suoi effetti ed il termine di utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello della sospensione. Il provvedimento del 1° dicembre 2021 disciplina, ai sensi del c. 5 dell'art. 122-bis, i criteri applicativi di tale procedura.

Ritornando sul principio di non esaustività di tali controlli preventivi l'Agenzia richiama l'attenzione su tutti i soggetti coinvolti nelle cessioni. Con particolar riguardo ai cessionari e fornitori, vi è un preciso invito all'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. A tal riguardo, a nulla rileverà l'eventuale esito positivo delle sospensioni in base all'art. 122-bis, che rappresentano solo un presidio preventivo, ma non sostituiscono il controllo specifico e sostanziale dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dell'agevolazione.

Il ruolo dei cessionari ritorna nel c. 4 del nuovo art. 122-bis DL Rilancio, con una specifica previsione che agisce nel perimetro della normativa antiriciclaggio e rispetto alla quale sono già stati sollevati da autorevole dottrina importanti dubbi di coordinamento, che non sembra siano chiariti dalla laconicità del documento di prassi.

La pubblicazione della circolare non vi è dubbio che chiarisca alcune delle ombre del DL 157/2021, ma il percorso, sia che la proposta di modifica n. 9.2000 venga accolta sia che il DL continui invece a camminare sulle proprie gambe, è ancora lungo e diversi sono ancora i problemi irrisolti.