L’Agenzia delle entrate fa il punto sul canale Civis20 Dicembre 2021
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L'utilità del Civis e il suo corretto utilizzo In questi ultimi giorni dell'anno l'Agenzia delle entrate sta recapitando numerose comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi, frutto della liquidazione automatica prevista dagli artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72, o del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. A seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, la Direzione Servizi dell'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Risoluzione in commento che, di fatto, riepiloga le funzionalità di utilizzo del canale Civis, attivo dal 2009 e la tempistica degli adempimenti; primo fra tutti quello relativo al decorso dei canonici trenta giorni per il riscontro da parte del contribuente, che diventano novanta in caso invio all'intermediario (sommandosi ai sessanta dalla ricezione da parte di quest'ultimo). Nella Risoluzione, al riguardo, viene ricordato che, ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza di riesame, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS. L'invito, poi, è a non inviare alcun sollecito (tramite pec, e-mail, ecc.), che potrebbe solo rallentare l'operatività degli uffici addetti alle lavorazioni senza generare alcun beneficio. La riduzione di sanzioni e interessi L'Agenzia ricorda che il beneficio della riduzione della sanzione a un terzo, unitamente all'abbattimento degli interessi, spetta solo in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta o novanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità, ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.Lgs. 462/97; beneficio che permane anche in caso di ritardo non superiore a sette giorni, presupposto del lieve inadempimento di cui all'art. 15 ter c. 3 e 4 DPR 602/73. È il caso, questo, dell'accoglimento parziale della richiesta presentata tempestivamente, quando – appunto - l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'art. 2 c. 2 D.Lgs. 462/97, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” - contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine di trenta giorni per il pagamento. Diverso il caso del rigetto della richiesta, in esito al quale il contribuente non potrà far altro che versare tempestivamente le somme, in modo da non perdere la riduzione; naturalmente, nulla sarà dovuto in caso di accoglimento integrale della richiesta di riesame. L'istanza tardiva Anche in caso di presentazione della richiesta oltre il termine di trenta o novanta giorni, il contribuente potrà ottenere la riduzione della pretesa, con l'unica differenza (talvolta rilevante) del pagamento per intero delle sanzioni e interessi. In questa eventualità, infatti, la Risoluzione precisa che l'ufficio procede ugualmente alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, ma il contribuente, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue. Considerato che, in caso di rigetto, permarrà il pagamento integrale del dovuto con sanzioni in misura piena, in caso di istanza successiva ai trenta o novanta giorni non resta che sperare in un annullamento totale della comunicazione, con cancellazione integrale della pretesa. L'allegazione dei documenti L'ultima parte del documento di prassi è dedicata all'invio della documentazione necessaria all'esame della posizione del contribuente. Conformemente al dato normativo, l'allegazione è disponibile per il servizio di presentazione dei documenti in caso di controllo formale di cui all'art. 36 ter DPR 600/73 e per il servizio di assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, di cui all'art. 1 c. 634 e s. L. 190/2014; in questi casi, infatti, l'attività accertativa ha per oggetto proprio il riscontro documentale, per espressa previsione di legge. Diversamente, prosegue la Risoluzione, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento meramente “liquidatori”, il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento, ma limitarsi ad inserire, nell'apposita funzionalità del Civis, le motivazioni dell'istanza di autotutela (in un massimo di 3000 caratteri). Solo nel caso in cui l'ufficio abbia esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti su specifici documenti, al contribuente verranno richiesti i relativi documenti (come già precisato nella Circ. AE 4 novembre 2009 n. 47/E); in questa ipotesi, l'operatore contatta l'utente per la trasmissione della necessaria documentazione via e-mail, utilizzando l'apposita casella funzionale dedicata all'interlocuzione Civis e attivata in ogni Ufficio territoriale. Ultimo passaggio è quello relativo all'appuntamento in presenza presso gli uffici, da limitarsi solo ai casi indispensabili vista la perdurante emergenza pandemica. |